di Emilia Russo
L’articolo 44 della legge n. 184/1983, dedicato all’adozione “in casi particolari”, rappresenta uno strumento residuale e di natura eccezionale, introdotto dal legislatore con l’intento di tutelare il superiore interesse del minore che, pur non potendo essere dichiarato adottabile, necessiti di una collocazione affettiva e giuridica stabile.
Ne abbiamo abbondantemente parlato in un articolo precedente:
Il famigerato ART.44 della legge 184/83. In cosa consiste l'adozione in casi particolari?
Tuttavia, la prassi applicativa e l’evoluzione giurisprudenziale hanno mostrato come l’art. 44, pur animato da finalità protettive, presenti ampie zone d’ombra e contraddizioni che incidono tanto sulla certezza del diritto quanto sulla tutela sostanziale dei soggetti coinvolti.
- In primo luogo, l’adozione ex art. 44 è un ricorso di parte e, come tale, deve essere notificato ai genitori biologici, anche quando il minore sia collocato da tempo presso gli affidatari. La notifica, a cura di chi propone il ricorso, assicura il rispetto del contraddittorio e tutela il diritto dei genitori d’origine a partecipare al procedimento.
Sul piano degli effetti giuridici, la norma solleva questioni complesse:
- Cittadinanza – se il minore è straniero, l’adozione ex art. 44 non comporta automaticamente l’acquisto della cittadinanza italiana, diversamente dall’adozione legittimante, rendendo necessario un successivo procedimento amministrativo;
- Obblighi di mantenimento – permane in capo ai genitori biologici l’obbligo giuridico di mantenere il figlio, poiché l’adozione in casi particolari non recide completamente i legami con la famiglia d’origine. L’adottante, pur assumendo responsabilità affettive e materiali, non sostituisce integralmente il genitore biologico sul piano degli obblighi legali;
- Diritti successori – il minore adottato ex art. 44 non entra pienamente nell’asse ereditario dell’adottante, mantenendo invece rapporti successori reciproci con i parenti biologici. Ciò crea un regime patrimoniale ibrido, fonte di frequenti contenziosi;
- Adozione casi particolari da parte di coppie omosessuali – la giurisprudenza ammette, in via di prassi, l’adozione ai sensi dell’art. 44 solo da parte di uno dei due partner, anche quando entrambi risultino affidatari del minore, determinando una disparità tra genitorialità di fatto e genitorialità giuridicamente riconosciuta.
Nei prossimi approfondimenti, ciascun tema sarà esaminato singolarmente – notifica ai genitori biologici, cittadinanza, obblighi patrimoniali, diritti successori e adozione da parte di coppie omosessuali – con analisi normativa, orientamenti giurisprudenziali e riflessioni sulle prospettive di riforma .
Le nostre disamine sull’art. 44 saranno ovviamente basate sul materiale disponibile e sul quadro normativo vigente.
Ogni Tribunale per i Minorenni ha le proprie prassi e interpretazioni, quindi le situazioni vanno sempre valutate caso per caso.
Se avete bisogno di un confronto o di un consulto, scriveteci a mamadallapartedeibambini@gmail.com

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