di Emilia Russo
In estrema sintesi...
L'adozione in casi particolari non va confusa con l'adozione piena, è un'ipotesi residuale che si applica solo quando non è possibile l'adozione piena, tendenzialmente cioè quando il minore non è in stato di abbandono o quando ci sono situazioni in cui i papabili genitori non possono accedere all’adozione legittimante ( single o coppie omogenitoriali), quando vi è una pregressa e stabile relazione affettiva.
Praticamente, ad oggi, l’art 44 racchiude il gran calderone di tutti quei casi particolari che non possono essere gestiti con l’adozione piena ma che tutelano l’interesse supremo del minore.
Dal punto di vista normativo, l'adozione in casi particolari è prevista dall'articolo 44 della Legge 184/83 (Legge adozioni), secondo cui:
"I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 (ossia quando non è stato dichiarato lo stato di adottabilità):
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo".
Chi può chiedere l'adozione in casi particolari?
In base all'articolo 44 della Legge 184/83, sopra riportato, l'adozione in casi particolari può essere chiesta:
a) dai parenti fino al sesto grado o da persone comunque unite al minore da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore è orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge, quando il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) in favore del minore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 della Legge 104/92 e sia orfano di entrambi i genitori;
d) in favore del minore per il quale sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), c) e d) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, a differenza di quanto previsto in linea generale nell'adozione piena.
Va precisato che, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. In questo specifico caso, il divieto per il singolo di procedere all'adozione si giustifica con la necessità di tutelare
l'unità del nucleo familiare già esistente.
Se tra gli adottanti, durante l’iter, è intervenuta la separazione legale, l'adozione in casi particolari è ammessa solo se risponde al preminente interesse del minore.
Anche il tutore del minore potrebbe chiedere questo tipo di adozione. In tal caso, tuttavia, poichè potrebbe esserci un conflitto di interessi, è necessario chiudere preventivamente la tutela .
Oltre al tutore, anche l'affidatario del minore potrebbe chiedere l'adozione in casi particolari, ai sensi della lettera d) del citato articolo 44.
Va anche evidenziato che l'adozione in casi particolari è stata ammessa in favore del minore straniero.
La procedura:
Ricorso da presentare al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore.
I documenti necessari tendenzialmente sono:
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certificato di nascita dei richiedenti
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stato di famiglia dei richiedenti
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casellario penale dei richiedenti
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documenti attestanti il reddito
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atto integrale di nascita del minore
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certificato di matrimonio o dello stato di libero, se il minore ha compiuto sedici anni
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certificato di morte dei genitori del minore
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copia del decreto di nomina del tutore, se è aperta una tutela
Consenso e assenso
L'adozione in casi particolari presuppone anche:
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il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto i 14 anni
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l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando (articolo 46 della legge 183/84).
Il consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando (che abbia compiuto i 14 anni) deve essere manifestato personalmente (non è prevista la possibilità di conferire procura speciale) davanti al Presidente del Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore o davanti ad un giudice delegato.
Per il minore che ha compiuto 12 anni, è previsto l'ascolto dello stesso.
Se il minore non ha compiuto i 12 anni, potrà essere sentito solo in considerazione della sua capacità di discernimento, valutata dal Tribunale.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c), dovrà essere sentito il legale rappresentante dell'adottando, se quest'ultimo non è in grado di essere sentito o di prestare il consenso a causa delle proprie condizioni di minorazione.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando può essere revocato fino alla data della pronuncia del provvedimento di adozione.
L'assenso
Per questo tipo di adozione é anche necessario l'assenso dei genitori dell'adottando
L'assenso può essere espresso personalmente dinanzi al Tribunale per i minorenni oppure può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se questi soggetti rifiutano di prestare l'assenso, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione.
Ugualmente il tribunale può pronunciare l'adozione quando é impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Ricevuta l'istanza, il Tribunale per i minorenni fissa un'udienza per verificare:
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se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 44, copra citate;
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se l'adozione risponde al preminente interesse del minore.
A tal fine, il Tribunale sente i genitori dell'adottando e dispone adeguate indagini attraverso i servizi sociali e gli organi di pubblica sicurezza, per acquisire informazioni sull'adottante, sul minore e sulla famiglia di quest'ultimo, per accertare:
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l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore;
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la situazione personale ed economica, nonchè l'ambiente familiare e sociale e in generale le condizioni di vita degli adottanti;
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i motivi per cui è richiesta l'adozione;
-
la personalità del minore.
Fatte le suddette verifiche, il Tribunale decide in camera di consiglio con sentenza.
La sentenza viene comunicata a cura della cancelleria e può essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte dei seguenti soggetti:
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gli adottanti
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l'adottando
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il tutore dell'adottando
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il pubblico ministero
L'appello va proposto dinanzi alla Corte di Appello, sezione minorenni, che pure deciderà in camera di consiglio, fatti gli opportuni accertamenti.
A differenza dell'adozione legittimante, l'adozione in casi particolari può essere revocata nei casi previsti dalla legge.
Effetti
Rapporti con la famiglia di origine
L'adottato, conserva tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia originaria, nonostante sia stabilmente inserito nella famiglia degli adottanti.
Se però i genitori biologici sono decaduti dalla resposabilità genitoriale viengono meno gli obblighi dell’adottato se indigenti.
L'adottante acquista la responsabilità genitoriale sul minore e l'obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, secondo quanto prescritto dall'articolo 147 del Codice civile.
Contestualmente, cessa l'obbligo di mantenimento in capo alla famiglia di origine.
Tale obbligo tuttavia rivive nel caso di revoca dell'adozione o cessazione dell'esercizio della responsabilità da parte dell'adottante o sopravvenuta difficoltà economica degli adottanti.
L'adottante non ha l'usufrutto legale sui beni del minore ma solo l'amministrazione e la possibilità di impiegarne le rendite nel solo interesse dell'adottato per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero.
L'adottante ha quindi una responsabilità gestoria analoga a quella del tutore.
A tal proposito, egli dovrà fare l'inventario dei beni del minore e trasmetterlo al giudice entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di adozione; altrimenti potrebbe essere privato dell'amministrazione dei beni e chiamato a rispondere per gli eventuali danni.
Il minore non perde il cognome di origine ma acquista quello del padre adottivo che viene anteposto al primo.
Il cognome originario in tal modo non viene cancellato ma anzi mantenuto come un tratto essenziale della personalità dell'adottato.
I giudici tuttavia ammettono la deroga al principio del "doppio cognome" qualora quest'ultimo sia pregiudizievole all'interesse del minore adottato.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante.
NB: L'istituto dell'adozione in casi particolari , ha il pregio di consentire di regolarizzare situazioni di fatto esistenti e che pertanto vanno valorizzate nell'interesse del minore, a tal riguardo è intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 79/2022, la quale ha statuito l'illegittimità delle norme relative all'adozione in casi particolari nella parte in cui non consentono la creazione di un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante.
Nota Bene: Gli articoli presenti nella sezione "Chicche Giuridiche" sono pensati per fornire informazioni generali e orientative sui temi di affido e adozione. Non costituiscono, tuttavia, una consulenza legale personalizzata.
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