· 

L’istituto del prosieguo amministrativo per i neodiciottenni fuori famiglia

 

Il Tribunale per i Minorenni su richiesta del Servizio Sociale, può disporre un prosieguo amministrativo oltre i 18 anni attraverso l’apertura di un procedimento ex art.25 RDL 20.7.1934 n. 1404 che determina una situazione di presa in carico di tipo assistenziale fino al compimento del 21° anno di età.

 

L’affidamento familiare, in base alla legislazione vigente, termina con un provvedimento della stessa Autorità giudiziaria minorile che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore.

Sebbene il ritorno del minore alla propria famiglia d'origine rappresenti l'auspicabile termine dell'affidamento, la realtà mostra che tale scenario si verifica solo in una percentuale molto limitata di casi.

 

Dalla nostra esperienza, emerge che la gran parte degli affidamenti non si conclude con il rientro del minore nella sua famiglia di origine o presso parenti prima del raggiungimento della maggiore età.  Una considerevole quantità di situazioni di affidamento si interrompe improvvisamente a causa delle difficoltà incontrate dalla famiglia affidataria, la quale si trova nell'impossibilità di continuare a fornire assistenza e, pertanto, "restituisce" il minore. In tali circostanze, i minori vengono collocati in nuove famiglie affidatarie o inseriti in strutture comunitarie. Una quota esigua di casi di affidamento giunge a conclusione perché i minori coinvolti vengono dichiarati adottabili, mentre una parte significativa degli affidi si prolunga oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, poiché essi rimangono sotto la custodia degli affidatari.

L’istituto del prosieguo amministrativo permette di assicurare continuità agli interventi educativi nei confronti di adolescenti che hanno già compiuto la maggiore età, interventi che possono essere  prolungati fino al compimento dei 21 anni.

Il provvedimento di prosieguo amministrativo deriva essenzialmente dall’elaborazione giurisprudenziale, non essendo disciplinato puntualmente dalla norma, è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei confronti del neo maggiorenne che vi esprima consenso o ne faccia richiesta, al fine di garantirgli il diritto ad essere ancora accompagnato nel percorso di reintegrazione già avviato con pregresso provvedimento emanato dal medesimo Tribunale, fino al ventunesimo anno di età.

L’intervento del giudice minorile avviene di solito su sollecitazione dei servizi sociali o del Pubblico Ministero, e previa acquisizione della disponibilità del neomaggiorenne. La giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di prosieguo, oltre ad innestarsi su un procedimento amministrativo già aperto (ponendosene quindi quale naturale sviluppo e prosecuzione), può essere disposto anche per la prima volta in prossimità della maggiore età, purché si tratti di disporre la prosecuzione di un progetto educativo già iniziato durante la minore età, anche se nell’ambito di altro tipo di procedimento (ad esempio, nell’ambito di un procedimento ex artt. 330-333 codice civile, ovvero nell’ambito di una tutela ex art. 343 codice civile).

 

Ciò che rileva è, appunto, la necessità di non interrompere i processi educativi in atto e di accompagnare ulteriormente il giovane adulto verso il completamento della sua formazione ed il conseguimento dell’autonomia.

--------------------------------------------------------------

 

25 RDL 20.7.1934 n. 1404

Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

 

Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)), il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. ((20))

 Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

 

Dott.ssa Emilia Russo

Consulente Legale Esperta in Adozione ed Affido,

Mediatrice Familiare

 

Per richiedere consulenze professionali o per ulteriori informazioni, contattami via email:

mamadallapartedeibambini@gmail.com

 

 

Scrivi commento

Commenti: 2
  • #1

    Giovanna (giovedì, 28 marzo 2024 04:02)

    Mio figlio

  • #2

    Emanuela (giovedì, 18 aprile 2024 15:09)

    Se ad un minore con più di 18 anni è stata riconosciuta l'estensione della tutela ed è seguito dalla neuropsichiatria, la competenza clinica passa al Centro di Salute mentale o resta alla neuropsichiatria qual è la legge di riferimento ?