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Beghe dell'art. 44. Obblighi di mantenimento nell’adozione ex art. 44 L. 184/1983

di Emilia Russo

L’adozione in casi particolari si distingue dall’adozione legittimante proprio perché non recide integralmente i legami giuridici con la famiglia d’origine. Questa peculiarità ha conseguenze dirette anche sul piano degli obblighi di mantenimento.

In primo luogo, permane in capo ai genitori biologici l’obbligo di mantenere il figlio, ai sensi dell’art. 147 c.c., in quanto l’adozione ex art. 44 non determina la cessazione del rapporto di filiazione originario.

Ciò significa che, anche se il minore vive stabilmente con l’adottante e quest’ultimo se ne fa carico sotto il profilo materiale e affettivo, la responsabilità giuridica primaria in ordine al mantenimento resta, almeno formalmente, dei genitori naturali — nei limiti delle loro possibilità economiche.

L’adottante, da parte sua, assume un obbligo di fatto e di diritto verso il minore, fondato sull’art. 315-bis c.c. e sulla natura stessa del legame adottivo, ma non subentra completamente nei doveri patrimoniali che competono ai genitori biologici.

Si crea così una sorta di coobbligazione morale e materiale, che la prassi e la giurisprudenza interpretano caso per caso, in base alla situazione concreta del minore e delle famiglie coinvolte.

 

Specularmente, il figlio adottato ex art. 44 mantiene anche gli obblighi verso i genitori biologici, compreso — in età adulta — il dovere di prestare loro mantenimento e assistenza ai sensi dell’art. 433 c.c.

Poiché il legame giuridico non viene del tutto reciso, il rapporto parentale sopravvive e produce effetti in entrambe le direzioni: l’obbligo di mantenere e quello di essere mantenuto.

Questa impostazione, che riflette la natura “ponte” dell’adozione in casi particolari, mira a bilanciare la tutela affettiva del minore con il principio di continuità dei legami familiari originari, anche sul piano dei diritti e dei doveri patrimoniali.

 

 

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