di Emilia Russo
L’adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44 della L. 184/1983 mira a garantire stabilità e tutela giuridica a minori che non possono essere dichiarati adottabili ma senza recidere del tutto i legami con la famiglia d’origine.
Tra le sue peculiarità più significative rientrano proprio gli effetti successori, disciplinati dall’art. 300 c.c., come modificato e interpretato alla luce della sentenza n. 79/2022 della Corte Costituzionale.
Ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.c., “l’adottato assume lo stato di figlio dell’adottante”, con conseguente costituzione di diritti e doveri reciproci anche in materia successoria.
L’adottato ex art. 44 entra quindi pienamente nell’asse ereditario dell’adottante, concorrendo con gli altri eventuali figli (legittimi, naturali o adottivi).
Parimenti, l’adottante diventa erede legittimo dell’adottato, se quest’ultimo premuore senza testamento, configurandosi un vincolo successorio bilaterale a tutti gli effetti.
Diversamente dall’adozione legittimante, l’adozione in casi particolari non comporta la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d’origine.
Il minore conserva pertanto diritti successori reciproci nei confronti dei genitori biologici e dei loro parenti, in linea con la finalità della norma: assicurare la tutela del minore senza cancellarne le origini.
In termini pratici, l’adottato potrà dunque succedere ai genitori biologici e viceversa, mantenendo un doppio vincolo successorio — verso l’adottante e verso la famiglia d’origine.
Prima della sentenza n. 79/2022, l’art. 300, comma 2, c.c., escludeva in modo assoluto la costituzione di rapporti civili tra l’adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante.
Ciò significava che il minore, pur divenendo “figlio” dell’adottante, non era nipote, fratello o parente dei membri della nuova famiglia, e quindi non vantava alcun diritto successorio nei loro confronti.
Con la sentenza n. 79/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale divieto assoluto, affermando che:
“È costituzionalmente irragionevole impedire, in modo automatico e generalizzato, la creazione di rapporti giuridici tra l’adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante, quando il giudice accerti la sussistenza di un legame affettivo stabile e consolidato.”
La Corte ha richiamato i principi di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), di tutela della famiglia nelle sue diverse forme (art. 2 e 29 Cost.), e la necessità di rispettare l’interesse superiore del minore (art. 3 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia).
Pertanto, oggi il giudice può riconoscere effetti civili e successori anche con i parenti dell’adottante, quando ciò rispecchia la realtà affettiva e relazionale del minore e ne tutela l’interesse concreto.
Ne deriva un modello flessibile e personalizzabile, che riflette la natura dell’art. 44: un’adozione che crea una nuova famiglia giuridica, ma senza cancellare definitivamente le radici biologiche del minore.

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