L'adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/1983, è un ricorso di parte. Ciò significa che non si attiva d’ufficio, ma soltanto su iniziativa dell’adottante (o degli adottanti) che intendono ottenere il riconoscimento giuridico del legame già instaurato con il minore.
Il procedimento viene introdotto mediante ricorso al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, che di norma è quello del luogo in cui il minore ha la residenza abituale o è stabilmente collocato.
Il ricorso deve essere redatto e depositato con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, trattandosi di un procedimento contenzioso, seppur con finalità di protezione. L’avvocato cura la redazione dell’atto, allegando la documentazione necessaria a comprovare:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi dell’adottante (età, capacità, idoneità affettiva e morale);
- la condizione del minore e la preesistenza di un rapporto stabile e affettivo con l’adottante;
- la specifica ipotesi applicabile tra quelle previste dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 44.
Una volta depositato, il Tribunale per i Minorenni dispone l’apertura dell’istruttoria, con eventuale acquisizione di relazioni dei servizi sociali e audizione delle parti, ivi compreso il minore, se capace di discernimento.
Poiché si tratta, come detto, di un ricorso di parte, esso deve essere notificato ai genitori biologici del minore, anche quando il bambino o l’adolescente sia collocato da tempo presso gli affidatari. La notifica è un atto essenziale: garantisce il principio del contraddittorio e tutela il diritto dei genitori d’origine a partecipare al procedimento, potendo esprimere eventuali osservazioni, opposizioni o consensi.
In base alla prassi prevalente, la notifica è effettuata a cura del difensore dell’adottante, secondo le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Può avvenire:
a mezzo Ufficiale Giudiziario, nel domicilio o nella residenza dei genitori biologici;
per posta raccomandata con avviso di ricevimento, qualora autorizzata dal Tribunale;
per pubblici proclami, nei casi – non rari – in cui i genitori d’origine siano irreperibili o sconosciuti, previa autorizzazione del giudice minorile.
La notifica deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge. Il mancato perfezionamento della notifica o l’omessa comunicazione ai genitori biologici può comportare la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, con conseguente rinvio o rinnovazione degli atti.
Una volta ricevuta la notifica, i genitori biologici hanno la possibilità di costituirsi in giudizio, personalmente o con un proprio legale, per esprimere il consenso o opporsi all’adozione.
Il Tribunale valuta il loro contributo nell’ottica del superiore interesse del minore, potendo comunque disporre l’adozione anche in assenza del consenso, laddove accerti che essa risponde al benessere e alla stabilità affettiva del bambino.
Uno degli aspetti più delicati dell’adozione ex art. 44 riguarda la notifica ai genitori biologici, obbligo imprescindibile ma spesso fonte di tensione e complessità.
Gli affidatari che intendono diventare adottanti si trovano talvolta a dover comunicare a chi ha generato il minore un procedimento che non è mai stato così esplicito fino a pochi anni fa. Prima della riforma era il Tribunale a gestire la procedura, con la possibilità per i genitori biologici di essere informati in modo indiretto e graduale. Oggi, invece, la norma richiede che la notifica passi attraverso chi propone il ricorso, ovvero gli stessi affidatari: un compito giuridicamente necessario ma emotivamente complesso.
Le situazioni pratiche possono essere molto diverse:
Minori in stato di abbandono: l’art. 44 viene talvolta utilizzato anche in questi casi, con l’adottante che deve notificare formalmente a un genitore che magari non ha mai esercitato alcuna cura sul figlio;
Minori in affido da anni: ci sono bambini che vivono con gli affidatari da tutta la vita, senza più contatti con i genitori biologici;
Affido con incontri sporadici: in altri casi, i bambini hanno rapporti regolari o occasionali con i genitori d’origine, rendendo la notifica un momento di forte impatto emotivo per tutte le parti coinvolte.
La difficoltà non è solo formale: non è mai semplice dire a un genitore “sto adottando tuo figlio”. In passato, era un’istanza gestita dal Tribunale; oggi, gli affidatari devono assumersi questa responsabilità, bilanciando la correttezza legale con la delicatezza umana, nel rispetto del superiore interesse del minore.
In pratica, la notifica diventa un momento in cui diritto, affetto e sensibilità emotiva si incontrano, richiedendo spesso supporto psicologico e legale sia per gli affidatari sia per il minore.

Scrivi commento