di Emilia Russo
Quando si parla di adozione in casi particolari, uno degli aspetti spesso trascurati riguarda la cittadinanza del minore straniero anche se è nato in Italia da genitori di altra cittadinanza. A differenza dell’adozione legittimante, l’adozione ex art. 44 non comporta automaticamente l’acquisizione della cittadinanza italiana.
Ciò significa che, anche dopo la sentenza di adozione, può rendersi necessario un successivo procedimento amministrativo, per regolarizzare lo status del minore e garantire piena tutela dei suoi diritti civili e patrimoniali.
Quando un minore straniero viene adottato con adozione legittimante (cioè piena, prevista dagli articoli 6 e seguenti della Legge 184/1983), egli acquista automaticamente la cittadinanza italiana dal momento in cui la sentenza di adozione diventa definitiva.
In questo caso, il minore entra a pieno titolo nella nuova famiglia: si interrompono i rapporti giuridici con la famiglia di origine e si acquisiscono tutti i diritti e doveri di un figlio nato dai genitori adottivi.
Nell' adozione ex art. 44 – detta anche “adozione mite” – si applica in situazioni specifiche (ad esempio quando il minore ha già un legame stabile con l’adottante o non può essere adottato con l’adozione legittimante).
Questa forma di adozione non interrompe completamente i rapporti con la famiglia di origine, ma crea un nuovo vincolo giuridico con l’adottante.
Dal 2022, a seguito della sentenza n. 79 della Corte Costituzionale, anche l’adottato in casi particolari acquisisce rapporti civili con i parenti dell’adottante, completando così lo status di figlio previsto dalla riforma della filiazione (L. 219/2012).
ATTENZIONE:
Dopo la sentenza di adozione in casi particolari, se il minore adottato è straniero e l’adottante è cittadino italiano, l’acquisizione della cittadinanza italiana deve essere formalizzato tramite apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza, che agisce in qualità di ufficiale di governo.
PROCEDURA ed effetti sullo stato civile e sulla cittadinanza
Trascrizione della sentenza di adozione
Il Tribunale per i Minorenni invia la sentenza definitiva al Comune di nascita del minore, che la trascrive nei registri dello stato civile (Parte II, Serie B) e la annota sull’atto di nascita con la formula 123 del D.M. 5 aprile 2002:
“... è stato/a adottato/a da ... ai sensi degli articoli 44 e seguenti della Legge 184/1983 ... e pertanto assume il cognome di ...”
Attribuzione del cognome
L’ufficiale dello stato civile determina il cognome da attribuire all’adottato secondo l’art. 299 del Codice Civile (modificato dal D.Lgs. 154/2013):
L’adottato assume il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio, salvo diversa disposizione del Tribunale.( il vostro caso)
Acquisto della cittadinanza italiana
Se il minore adottato in casi particolari è straniero e l’adottante è cittadino italiano, il minore acquista la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
L’ufficiale dello stato civile trasmette la documentazione al Sindaco del Comune di residenza, che emette un’attestazione di acquisto della cittadinanza in qualità di ufficiale di governo.
Esempio di formula (D.P.R. 572/1993, art. 16):
“... ha acquistato la cittadinanza italiana dal … ai sensi dell’art. 3 della Legge 91/1992.”
Decorrenza
L’acquisto della cittadinanza decorre dalla data del deposito della sentenza di adozione nella cancelleria del Tribunale per i Minorenni, una volta divenuta definitiva e non più impugnabile (art. 47 L. 184/1983).
L’attestazione viene annotata anche sull’atto di nascita con la formula 140-sexies del D.M. 5 aprile 2002:
“... ha attestato che ... è cittadino/a italiano/a.”
PRATICAMENTE:
L’attestazione del Sindaco viene poi annotata sull’atto di nascita del minore utilizzando la formula n. 140-sexies prevista dal D.M. 5 aprile 2002:
Formula n. 140-sexies – Annotazione dell’attestazione relativa all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana
(art. 16, comma 8, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49, comma 1, lettera i), D.P.R. 396/2000)
“Con atto del __________ (indicare l’Autorità che ha effettuato l’accertamento) in data __________ n. _____ ha attestato che __________ (nome e cognome) è cittadino/a italiano/a.”
Iscrizione anagrafica e limitazioni attuali
Nella scheda anagrafica (modello APR.5) vengono riportati:
paternità e maternità biologiche,
maternità (o paternità) adottiva,
dati anagrafici essenziali (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, ecc.)
Tuttavia, l’articolo 20, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 stabilisce che nella scheda individuale devono essere obbligatoriamente indicati solo i dati principali (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, ecc.).
Poiché l’attuale sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) non consente ancora la registrazione del genitore adottivo nella sezione dedicata alla genitorialità, tale informazione può risultare visibile solo in parte.
Nonostante questo limite tecnico, il minore è a tutti gli effetti figlio dell’adottante anche nei rapporti civili e familiari.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Sentenza Corte Costituzionale n. 79/2022
la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte dell’art. 55 L. 184/1983 che impediva il riconoscimento di rapporti civili tra l’adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante.
Fonte ufficiale: Corte Costituzionale, sent. n. 79/2022.
- Art. 44 e art. 47 — Legge 4 maggio 1983, n. 184
l’art. 44 disciplina l’adozione in casi particolari; l’art. 47 stabilisce che l’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia (e il termine di decorrenza utile per la decorrenza di effetti quali la cittadinanza si lega al deposito/divenire definitivo della sentenza).
- Legge cittadinanza — Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (art. 3)
“Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza” (art. 3). Questa norma è il fondamento per l’acquisto della cittadinanza a seguito di adozione.
Fonte ufficiale: testo legge 91/1992.
Formule e annotazioni per gli atti di stato civile — D.M. 5 aprile 2002 (allegato “formule”)
il D.M. 5 aprile 2002 contiene le formule ministeriali per le annotazioni; le formule citate (es. n. 123 per l’annotazione dell’adozione ex art. 44 e n. 140-sexies per l’annotazione dell’attestazione di cittadinanza) sono previste nel decreto e nelle sue tabelle/formule allegate.
Documento con le formule (modulistica / D.M.). Anusca
Modifiche al Codice Civile e art. 299 — D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (art. 38)
il D.Lgs. n. 154/2013 ha operato modifiche in materia di filiazione e ha inciso anche sulle disposizioni riguardanti il cognome dell’adottato; la nuova formulazione dell’art. 299 c.c. (testo vigente) si ricava dalle modifiche legislative successive e il riferimento all’art. 38 del D.Lgs. 154/2013 è corretto come fonte di revisione normativa.
D.P.R. 12/10/1993 n. 572 (regolamento attuativo legge cittadinanza) è il regolamento di attuazione della L. 91/1992 e disciplina l’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’acquisto di cittadinanza; utile per il procedimento amministrativo del Sindaco.
D.P.R. 3/11/2000 n. 396 è il regolamento sull’ordinamento dello stato civile che contiene riferimenti normativi sull’annotazione degli atti (art. 49 ecc.), coerente con l’uso delle formule DM 5/4/2002

Scrivi commento