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Quando un nome pesa troppo...

di Emilia Russo

 

Il cambio di nome e cognome è possibile?

Il nome e il cognome possono diventare un segno visibile di una storia difficile. In alcuni casi, mantenerli può voler dire esporre i minori a stigma, disagio, domande invasive. La legge prevede strumenti per proteggere questi minori.

 

Fondamento giuridico

  • Il diritto al nome è tutelato dall’art. 6 c.c.: è modificabile solo nei casi previsti dalla legge
  • Il D.P.R. 396/2000, artt. 89 ss., consente il cambio di cognome per motivazioni legate a pregiudizio (“ridicolo, vergognoso, rivelante origine naturale”)

omissis...”chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”

 

Quale procedura?

Presentare istanza al Prefetto motivando dettagliatamente il pregiudizio , ad esempio:

  • Cognome stigmatizzante, fonte di derisione o associazione con comportamenti negativi.

  • Situazioni traumatiche ad esempio figli orfani di crimini domestici

Il Prefetto istruisce ed emana decreto autorizzativo, seguito da pubblicazione per 30 giorni.

Opposizioni entro 30 giorni; poi, se l’istanza è accolta, resta da annotare il decreto nei registri di stato civile

Caso del minore

  • Se minorenne, l’istanza è firmata dai genitori o tutore

  • Nel caso di figli di vittime di reati domestici, è prevista una procedura semplificata: il Prefetto autorizza dopo solo 10 giorni di affissione, senza opposizione

  • Diversi tribunali hanno riconosciuto la possibilità di sostituire il cognome con quello del genitore più affettivo o biologico in presenza di pregiudizio o assenza di rapporto rilevante

Motivazioni probanti

Secondo la giurisprudenza e dottrina, sono valide se:

  • Sussiste pregiudizio concreto nei confronti del minore (es. maltrattamenti, abbandono, stigmatizzazione).

  • Il cognome è legato a comportamenti negativi del genitore (Cass. 2007, articoli 15953/2007 e 16989/2007)

  • Il cambio serve all'identità e benessere personale del minore (art. 2 Cost.)

...e nell’adozione ?

  • Nei casi di adozione piena, il minore acquisisce il cognome degli adottanti e può anche cambiare il nome proprio se pregiudizievole.
  • Eliminare il cognome del genitore biologico in caso di adozione ex art. 44

Nelle adozioni in casi particolari (art. 44 L. 184/1983), il minore mantiene nome e cognome originari, aggiungendo quello dell’adottante. Tuttavia, se il cognome biologico arreca un grave pregiudizio all’identità personale o relazionale del minore, il giudice può autorizzarne la modifica o la rimozione (art. 55 L. 184/1983 e art. 300 c.c.).

 

 

Quando si configura un "grave pregiudizio"?

 Il pregiudizio può essere:

  • psicologico o relazionale (documentato da relazioni professionali);

  • legato a stigma sociale;

  • in contrasto con il legame affettivo consolidato con l’adottante.

 

Come procedere?

  1. Valutazione del caso: raccogliere relazioni di psicologi, servizi sociali, eventuali dichiarazioni del minore.
  2. Scelta del percorso:

    • Tribunale per i Minorenni: tramite avvocato o tutore, con istanza motivata.

    • Prefettura: procedura amministrativa per cognomi oggettivamente lesivi (D.P.R. 396/2000, artt. 89–94).

  3. Decisione del giudice: può disporre rimozione, sostituzione o modifica del cognome.

 

Riferimenti normativi e giurisprudenza

  • Art. 55 L. 184/1983: consente modifiche a nome e cognome in presenza di grave pregiudizio.
  • Sentenza Corte Cost. n. 79/2022: ha rafforzato la tutela dell’identità del minore, rimuovendo limiti ai rapporti con la famiglia dell’adottante.

Nota: anche se la rimozione del cognome biologico non è espressamente prevista, può essere autorizzata se dimostrata nell’interesse del minore.

 

Serve aiuto? Ci siamo noi.

M’aMa – Dalla Parte dei Bambini è al fianco di famiglie, tutori e operatori che si trovano davanti a queste scelte delicate.
Ti aiutiamo a:

  • capire se è possibile il cambio di cognome nei casi di adozione art. 44;

  • preparare la documentazione;

  • accompagnarti nel percorso .

 

Per informazioni : mamadallapartedeibambini@gmail.com

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