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I bambini "fantasma" di Lauriano -Tra protezione emotiva e tutela giuridica

 di Emilia Russo

 Scriviamo in ritardo su questo caso, non per disinteresse, ma per necessità di analizzare a fondo quanto accaduto. La lentezza, in questo caso, è stata utile a distinguere tra sensazionalismo e diritto.

 

Nel delicato universo del diritto minorile, si percepisce sempre più intensamente l’urgenza di guardare alla dimensione emotiva, al vissuto dei bambini. Una sensibilità che, specie in casi come quello dei “bambini fantasma” di Lauriano, appare ineludibile: due minori isolati, senza iscrizione anagrafica né scolastica, vivono lontano dallo Stato e dalle sue tutele. La psicologia interviene inevitabilmente per comprendere come l’ambiente, le relazioni e le emozioni influenzino lo sviluppo e il benessere.

Tuttavia, è importante che questa attenzione psico-emotiva non oscuri la struttura normativa e processuale: la tutela del minore deve restare ancorata a principi giuridici chiari e verificabili. Serve una “traduzione” rigorosa tra psicologia e diritto.

Se la giurisprudenza ammette che il “superiore interesse del minore” debba essere valutato “caso per caso” e con parametri psicologici adeguati , resta doveroso evitare derive emotive che possano trasformare l’intervento giudiziario in un’operazione basata su sentimenti o mode culturali piuttosto che su dati oggettivi.

 Nel contesto di Lauriano, la Procura ha agito in base a criteri normativi – registrazione all’anagrafe, obbligo scolastico, condizioni di vita consolidate – e non solo su valutazioni emozionali. Questa scelta ha un fondamento giuridico forte, fondato sulla necessità di garantire il superiore interesse del minore: servizi sanitari, istruzione e socialità , indipendentemente dalle intenzioni affettive dei genitori.

 

I fatti: due bambini invisibili

 In aprile, a Lauriano (TO), durante un intervento di sgombero dopo un’alluvione, i Carabinieri hanno scoperto due bambini, di 6 e 9 anni, che non risultavano registrati in Italia. Nessuna iscrizione all’anagrafe, nessuna scuola, nessuna vaccinazione, nessuna visita pediatrica: un’esistenza de facto, ma non de iure.

I genitori — olandesi, residenti in precedenza in Germania — vivevano in un cascinale isolato. Il padre  ha dichiarato che i bambini sono registrati in Germania e che avevano ricevuto istruzione domestica, usando materiali online in inglese e italiano. La  Procura per i Minorenni di Torino ha ravvisato una condizione di pregiudizio grave, avviando il procedimento di dichiarazione di adottabilità.

 

 Anagrafe e obbligo scolastico: il quadro normativo violato

Registrazione anagrafica e diritto all’identità

L’art. 7 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (CRC) garantisce a ogni minore il diritto a un nome, a una nazionalità e all’identità legale fin dalla nascita. In Italia, la mancata iscrizione all’anagrafe presso il Comune di residenza non è solo un’irregolarità amministrativa: essa preclude l’accesso a tutti i servizi fondamentali, dalla salute alla scuola.

Il fatto che i minori fossero registrati in Germania non esime i genitori dal rispettare gli obblighi derivanti dalla presenza sul territorio italiano. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la protezione del minore è sovranazionale ma è in capo allo Stato in cui si trova di fatto il minore.

 

 Obbligo di istruzione

La legge italiana prevede l’obbligo di istruzione per i minori dai 6 ai 16 anni (art. 1, comma 622, L. 296/2006). Il recente art. 570-ter c.p. (introdotto con la riforma del 2023) ha inasprito le conseguenze per i genitori inadempienti, con pene fino a 2 anni di reclusione. La norma si applica in caso di persistente e ingiustificata inosservanza dell’obbligo scolastico, a tutela del diritto costituzionale all’istruzione (art. 34 Cost.).

Anche in caso di “homeschooling”, è necessario notificare la scelta all’autorità scolastica e al Comune, sottoponendosi a controlli periodici. Nessuno di questi passaggi è stato rispettato dalla famiglia di Lauriano.

 

Il principio del superiore interesse del minore

La  valutazione del “best interest of the child” deve guidare ogni decisione giudiziaria. In questo caso, la Procura ha ritenuto che l’isolamento, l’assenza di stimoli, di socializzazione e di controllo medico e scolastico integrassero una forma di incuria genitoriale (art. 330 c.c.).

Non si tratta, come afferma il padre, di "aver esagerato a toglierli", ma di rispondere a un’esigenza immediata di tutela. I Servizi e il Tribunale hanno valutato che la permanenza nella famiglia d’origine comportasse un pregiudizio attuale e concreto, motivando così il collocamento in comunità e l’avvio della procedura per la dichiarazione di adottabilità.

 

È stata avviata correttamente la procedura di allontanamento?

 Secondo l’art. 403 c.c., l’allontanamento immediato di un minore può essere disposto solo se:

il bambino è in una situazione di abbandono morale o materiale, o esposto a grave pregiudizio psico-fisico,e vi è un’urgenza che rende impossibile attendere l’intervento del giudice 

La riforma del 2022 ha introdotto passaggi stringenti:

  • Entro 24 h dalla presa in custodia l’autorità deve notificare PM e trasmettere relazione motivata
  • Il PM ha 72 h per chiedere convalida o revoca
  • Il Tribunale minorile ha 48 h per decidere la convalida e nominare curatore
  • Udienza entro 15 giorni, con decisione definitiva
  • Reclamo possibile in Appello in 10 giorni 

Se uno di questi termini stringenti non viene rispettato, il provvedimento rischia l’inefficacia .

 

Caso specifico: Lauriano

Il rinvenimento dei bambini in una cascina isolata, durante l’ordinanza di sgombero in conseguenza dell’alluvione, ha posto in evidenza condizioni gravi: nessuna registrazione anagrafica né scolastica, isolamento, mancanza di cure, pannolino ancora a 6–9 anni, registri sanitari inesistenti .

I servizi sociali del CISS di Chivasso, intervenuti tempestivamente, li hanno affidati a comunità protette  Il Tribunale ha inoltre escluso il riaffidamento, ritenendo:

«I minori non possono, allo stato, essere loro affidati … privi di idonea assistenza da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi» 

Verifica della correttezza procedurale

  • Urgenza e presupposti: l’alluvione ha generato una situazione di emergenza che giustifica l’intervento immediato secondo art. 403 c.c. 
  • Trasmissione al PM: secondo la prassi, l’intervento del CISS e l’affido presso comunità protette sono stati immediatamente comunicati alla Procura per i Minorenni di Torino, 
  • Convalida e udienza: dalla documentazione (cronaca e comunicati ANSA) emerge che il Tribunale ha escluso il riaffidamento e ha disposto l’affidamento presso comunità, segno di una convalida del provvedimento e di un’istruttoria corretta .

Quindi:

Formalmente, la procedura (urgenza, comunicazione, coinvolgimento PM e Tribunale) appare rispettata, coerentemente con i requisiti previsti dall’art. 403 c.c.

Sostanzialmente, il fondamento dell’intervento – grave inadeguatezza dei genitori, isolamento, violazione dei diritti fondamentali – ha trovato piena conferma negli accertamenti della Procura e nel decreto del Tribunale.

Rimane cruciale verificare, in sede di udienza definitiva, se i genitori sono stati messi nelle condizioni di recuperare le capacità genitoriali prima dell’avvio della procedura adottiva. Se ciò non avverrà, l’allontanamento potrà essere ritenuto non solo corretto, ma necessario e proporzionato.

 

Dichiarazione di adottabilità: una misura estrema

La dichiarazione di adottabilità (art. 8 L. 184/1983) è l’extrema ratio dell’intervento pubblico, e si fonda su presupposti stringenti:

  • abbandono morale e materiale del minore;
  • incapacità genitoriale grave e protratta;
  • impossibilità di reinserimento familiare o in ambienti parentali idonei.

La giurisprudenza di legittimità  ha più volte ribadito che la sottrazione della responsabilità genitoriale richiede una valutazione attenta e multidisciplinare, evitando derive “automatistiche”.

Nel caso di Lauriano, sarà centrale capire se sono stati attivati  percorsi di sostegno, mediazione, o verifica delle capacità genitoriali, prima di intraprendere la strada  dell’adottabilità.

 

La vicenda di Lauriano pone interrogativi complessi. È facile schierarsi emotivamente: tra chi difende un modello di vita alternativo e chi invoca il rispetto delle regole. Ma il diritto minorile non ragiona in astratto. Valuta situazioni concrete, cerca l’equilibrio tra libertà familiari e diritti dei bambini. In questo caso, le omissioni formali si sono sommate a una sostanziale assenza di garanzie e controlli.

Un sistema giuridico sano non può tollerare l’invisibilità dei bambini. Non solo perché “non erano registrati”, ma perché erano isolati da ogni forma di tutela pubblica. È questo il vero nodo del caso Lauriano: il confine tra uno stile di vita fuori dagli schemi e una condizione di trascuratezza inaccettabile.

 

 

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