
I decreti di affido, se fatti con cura, sono davvero utili per mettere un po’ di scudo attorno ai minori, soprattutto quando c’è bisogno di cambiare nome, cognome o perfino il luogo di nascita per motivi di sicurezza. È un sistema che funziona bene per proteggere la loro privacy e per dare tranquillità sia a loro che alle famiglie affidatarie. Però, quando arriva il momento della sentenza di adozione definitiva, tutta questa “copertura” che era stata messa in piedi con il decreto viene a cadere. A quel punto, infatti, bisogna fare i conti con nuovi passaggi burocratici e situazioni più complesse, perché la documentazione torna a essere legata al luogo di nascita reale e tutto si complica un po’. Insomma, i decreti funzionano bene... ma non si può abbassare la guardia quando si arriva alla sentenza di adozione.
Cosa accade quando un minore, collocato in una famiglia nell’ambito di un percorso adottivo e per ragioni di sicurezza (sia proprie che della famiglia affidataria), ha ricevuto un nuovo cognome e un luogo di nascita fittizio già a partire dal decreto di affido o collocamento provvisorio… e poi arriva la sentenza di adozione?
Quando un minore viene collocato in una famiglia a scopi adottivi e i dati del minore vengono immediatamente cambiati in sede di emissione del decreto di affido/collocamento provvisorio si attivano alcune procedure amministrative immediate:
- Il l decreto viene presentato nell’ufficio anagrafe del comune di residenza della famiglia collocataria per il cambio di residenza del minore (cambio previsto nel decreto per motivi di sicurezza o per agevolare le famiglie in caso di minori disabili per ottenere le cure assistenziali necessarie immediate) e viene richiesta l’ iscrizione in ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) con il cognome scelto dai giudici (di fantasia o direttamente della famiglia collocataria) e laddove previsto nel decreto si procede anche al cambio del luogo di nascita “per altri motivi”:in questo modo al minore viene attribuito nuovo CF e residenza;
Al momento, questa procedura non comporta alcuna annotazione sul fascicolo di nascita conservato presso il Comune in cui è effettivamente avvenuta la nascita. Tuttavia, è proprio questo il punto critico che in seguito può generare rilevanti problematiche sia sul piano burocratico sia su quello della sicurezza.
- Allineamento o attivazione delle posizioni INPS: Si procede con tutti gli adempimenti burocratici necessari per allineare le posizioni eventualmente già aperte presso l’INPS (ad esempio per benefici legati alla Legge 104/1992, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza). Qualora tali posizioni non risultino attive, e laddove ne sussistano i presupposti, si avvia ex novo l’iter per la loro apertura.
- Esenzioni per patologie croniche: In presenza di patologie croniche, con il nuovo codice fiscale del minore, si richiede una valutazione specialistica per l’emissione del certificato di esenzione per patologia. Tale certificato viene poi registrato presso l’ASL/USSL competente.
- Piani terapeutici individualizzati: Vengono predisposti i piani terapeutici necessari per l’erogazione di eventuali presìdi sanitari (come ausili assorbenti, cicli di terapie riabilitative, supporti specifici, ecc.).
Al termine del periodo di rischio giuridico – laddove previsto – o comunque alla conclusione dell’affido preadottivo, viene emessa la sentenza di adozione del minore. A partire da questo momento, inizia un iter complesso, particolarmente delicato per quei minori ai quali, per ragioni di sicurezza, era stato attribuito un luogo di nascita fittizio al fine di renderli non rintracciabili. In questi casi, la riservatezza – già di per sé fragile dal punto di vista della tutela documentale – rischia di venir meno del tutto.
La sentenza di adozione, per legge, deve essere trascritta sull’atto di nascita originale del minore, custodito nel Comune in cui è effettivamente avvenuta la nascita. Pertanto, il Tribunale per i Minorenni (o, in alcuni casi, l’ufficio anagrafe del Comune di residenza o quello del Comune indicato come luogo di nascita fittizio) provvede a notificare il decreto di adozione al Comune reale di nascita del minore.
A seguito di tale comunicazione, il luogo di nascita fittizio – stabilito con il precedente decreto di collocamento – perde validità, e viene nuovamente assegnato il luogo di nascita reale, aggiornato con il nuovo cognome della famiglia adottiva. Contestualmente, viene emesso un nuovo codice fiscale corrispondente ai dati anagrafici definitivi del minore: nome, cognome degli adottanti e luogo di nascita reale.
Implicazioni pratiche successive alla sentenza di adozione:
- Persistenza di criticità legate alla sicurezza: In presenza di situazioni pregresse di rischio, come nel caso di genitori biologici potenzialmente pericolosi, l’adozione non elimina automaticamente le problematiche legate alla sicurezza. Con la trascrizione della sentenza di adozione presso il Comune di nascita reale del minore – che detiene anche i dati originari della famiglia biologica – esiste la possibilità che soggetti terzi riescano ad accedere, direttamente o indirettamente, a informazioni sensibili, con potenziali conseguenze per la riservatezza e la sicurezza del minore e della famiglia adottiva.
- Aggiornamento delle posizioni INPS: La famiglia adottiva è chiamata a gestire, spesso con difficoltà, l’aggiornamento delle posizioni previdenziali e assistenziali del minore presso l’INPS. Il nuovo codice fiscale rilasciato a seguito dell’adozione non viene automaticamente collegato al precedente, a causa di problematiche tecniche dovute alla mancata integrazione tra l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e l’Agenzia delle Entrate. Questo può comportare ritardi o, nei casi peggiori, la perdita temporanea di diritti o benefici già riconosciuti.
- Aggiornamento della situazione sanitaria (ASL/USSL): Anche le registrazioni sanitarie presso le aziende sanitarie locali devono essere aggiornate, sia per quanto riguarda i codici di esenzione, sia per i piani terapeutici o l’eventuale fornitura di presìdi sanitari. Questo passaggio è indispensabile affinché il minore continui a ricevere l’assistenza di cui ha diritto.
I punti 2 e 3 sono procedure tecniche che, pur essendo complesse, potrebbero rientrare tra gli aggiornamenti previsti a seguito dell’adozione, in particolare in caso di cambio di cognome. Al contrario, il punto 1 rappresenta un nodo più delicato, legato alla tutela della sicurezza e della riservatezza, che meriterebbe una riflessione normativa più approfondita.
Nei casi di adozioni in cui sussistano particolari rischi legati alla sicurezza, potrebbe essere utile valutare la possibilità di trasferire il fascicolo di nascita del minore presso il Comune indicato come luogo di nascita fittizio. Questa soluzione potrebbe contribuire a evitare che eventuali iscrizioni successive all’atto di nascita – come, per esempio, la sentenza di adozione o altri provvedimenti – siano facilmente reperibili attraverso il Comune di nascita reale.
In questo modo si potrebbe offrire una maggiore protezione alla riservatezza del minore, evitando che la documentazione sensibile rimanga esposta nel fascicolo anagrafico del Comune di nascita originario.
Cu riflettiamo?
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