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ATTENZIONE: non è adozione a rischio giuridico ma affido a rischio giuridico!

L’AFFIDO A RISCHIO GIURIDICO NELL’AMBITO DELL’ADOZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E RISVOLTI GIURIDICI

di Emilia Russo

 

L’affido a rischio giuridico è una particolare forma di affidamento familiare rivolta a quei minori che, pur essendo stati allontanati dalla famiglia d’origine, si trovano in una situazione giuridica ancora non definitiva.

Si tratta di un tipo di affido delicato, caratterizzato da un'incertezza sul futuro del minore: non è ancora chiaro se potrà essere adottato oppure se vi sarà un possibile rientro nella famiglia d’origine.

Questa misura rientra nell’ambito della tutela dei minori in stato di grave pregiudizio e ha l’obiettivo di garantire al bambino un contesto affettivo stabile e relazioni significative, anche in presenza di un quadro giuridico ancora incerto.

Per questo motivo, l’affido a rischio giuridico viene spesso proposto a coppie che hanno già completato il percorso adottivo, in modo da offrire al minore una famiglia preparata ad accoglierlo, pur nella consapevolezza dell'incertezza legata all’evoluzione della sua situazione.

L'affidamento familiare è disciplinato in Italia dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss modifiche:

Affido consensuale (art. 2, L. 184/1983)

Affido giudiziale (art. 4 e ss.)

Affido preadottivo (art. 22 e ss.)

L’affido a rischio giuridico non è espressamente definito dalla normativa vigente, ma rappresenta una prassi consolidata, riconosciuta e legittimata da  pronunce giurisprudenziali e dai dai Tribunali per i Minorenni.

Si ricorre a questa forma di affido in situazioni in cui la condizione giuridica del minore è ancora incerta. In particolare, si può verificare che:

  • il minore si trovi nelle fasi iniziali di un possibile percorso verso la dichiarazione di adottabilità;

  • sia già stata emessa una dichiarazione di adottabilità, ma pendano ricorsi – o vi sia la possibilità di ricorsi – da parte dei genitori biologici o di parenti entro il quarto grado;

  • il procedimento non sia ancora stato formalmente avviato, ma si preveda a breve una valutazione in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria.

L’affido a rischio giuridico ha come obiettivo principale quello di offrire al minore, sin da subito, l’opportunità di crescere in un ambiente familiare stabile, accogliente e affettuoso, con la prospettiva – laddove le condizioni lo permettano – che quella stessa famiglia possa diventare la sua famiglia definitiva.

In particolare, mira a:

  • Garantire al minore una collocazione affettiva sicura, anche in presenza di un’incertezza giuridica ancora in via di definizione;

  • Promuovere il suo benessere emotivo e lo sviluppo psicoaffettivo all’interno di un contesto familiare adeguato;

  • Assicurare, in caso di successiva dichiarazione di adottabilità, una continuità relazionale che eviti ulteriori traumi legati a nuovi inserimenti o separazioni, favorendo così una transizione più dolce e meno destabilizzante verso l’adozione.

  •  Questo tipo di “collocamento” rischia di trasformare la famiglia adottiva in una famiglia affidataria di fatto, ma senza le stesse tutele previste per l’affido né la stabilità dell’adozione.

 L’affido a rischio giuridico presenta dunque caratteristiche specifiche che lo rendono una forma peculiare di affidamento familiare, diversa dalle altre tipologie previste dalla legge:

  • Provvisorietà: l’affidamento viene disposto in attesa che sia definito lo status giuridico del minore, che può trovarsi in una fase di transizione e vulnerabilità.

  • Rischio giuridico: esiste la concreta possibilità che la situazione evolva in modo imprevedibile, con due possibili esiti: il rientro del minore nella famiglia d’origine (qualora ne venga valutata la recuperabilità) oppure l’avvio della procedura per la dichiarazione di adottabilità.

  • Coinvolgimento di famiglie con disponibilità all’adozione: i minori vengono affidati a coppie già valutate idonee all’adozione, capaci di offrire sin da subito un ambiente affettivo stabile, e potenzialmente in grado di trasformare l’affido in adozione, qualora le condizioni giuridiche lo consentano.

Questa forma di affido comporta implicazioni profonde, tanto per il minore quanto per le famiglie coinvolte. Tra le principali criticità:

  • Rischio di doppia perdita affettiva per il minore: il bambino o la bambina può trovarsi a vivere un nuovo distacco doloroso nel caso in cui venga disposto il rientro nella famiglia d’origine, dopo aver costruito legami significativi con la famiglia adottiva ( affidataria). Il rischio è maggiore quando la famiglia affidataria, essendo pronta all’adozione, si relaziona da subito al minore come se si trattasse di un figlio “per sempre”.

  • Elevato carico emotivo per le famiglie affidatarie: queste famiglie, pur essendo orientate all’adozione, devono accettare la possibilità di una separazione, spesso improvvisa, dal minore. Questo genera ansia, frustrazione e un vissuto di lutto che può risultare difficile da elaborare.

  • Rapporti con la famiglia d’origine: qualora il giudice ritenga opportuno mantenere o introdurre contatti tra il minore e i familiari biologici, la famiglia affidataria (preparata all’adozione ma non all’affido classico) può trovarsi impreparata a gestire tali relazioni, che richiedono invece un’attenta mediazione, flessibilità e una specifica preparazione emotiva e culturale.

A questi elementi si aggiungono criticità amministrative e logistiche che complicano ulteriormente la situazione:

  • assenza di contributi economici: spesso le famiglie adottive (affidatarie) non ricevono un sostegno economico adeguato, pur assumendosi responsabilità concrete e quotidiane ed essendo in affido.

  • Problemi legati all’identità anagrafica del minore: il vero cognome del bambino non può comparire nei documenti ordinari per motivi di riservatezza e tutela. Questo rende complessa la gestione di atti fondamentali come l’iscrizione a scuola, la scelta del pediatra o l’accesso a servizi sanitari, soprattutto se non è stato emesso un decreto ben strutturato.

  • Prassi difformi tra tribunali: alcuni tribunali, come quello di Firenze, hanno adottato modelli di decreti virtuosi autorizzando l’utilizzo provvisorio del cognome della famiglia affidataria/adottiva, rendendo la gestione burocratica più agevole. In altri casi, invece, l’assenza di indicazioni chiare crea un vuoto operativo che si traduce in caos gestionale per le famiglie.

 

 

L’affido a rischio giuridico si configura come uno strumento virtuoso ma fragile, che richiede un bilanciamento attento tra diritto, affetti e burocrazia. La sua efficacia dipende dalla rapidità dell’intervento giudiziario e dall’accompagnamento professionale delle famiglie

È urgente una armonizzazione delle prassi tra i tribunali e l’adozione di protocolli nazionali che prevedano: una copertura economica stabile per le famiglie affidatarie (adottive); tutele per la privacy ma che non compromettano l’accesso del minore ai servizi essenziali;decreti standardizzati che permettano l’uso di un'identità anagrafica provvisoria coerente e funzionale.

Solo così sarà possibile garantire al minore una tutela piena, effettiva e non solo teorica, in un contesto di affido che, pur rischioso, dovrebbe essere orientato al suo benessere stabile e duraturo.

 

 

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