Quando un minore si trova in situazioni di rischio o vulnerabilità, la legge prevede una serie di passaggi rapidi e mirati per proteggerlo e garantire il suo benessere. Attraverso una procedura definita e strutturata, la pubblica autorità, il tribunale per i minorenni e il pubblico ministero collaborano per intervenire in modo efficace, sempre nell’interesse del minore. Di seguito, vengono descritti i tempi e le modalità con cui gli atti devono essere trasmessi e gestiti, assicurando che le decisioni siano tempestive e adeguate alle necessità specifiche di ogni caso.
L’art 403
l’allontanamento urgente di un minore dalla propria famiglia da parte della pubblica autorità
La riforma Cartabia ha modificato l’articolo 403 del Codice Civile, che autorizzava l’allontanamento urgente di un minore dalla propria famiglia da parte della pubblica autorità, ma non prevedeva adeguate garanzie di controllo giurisdizionale. Prima della riforma, tale intervento poteva avvenire nei casi di minore "moralmente o materialmente abbandonato, allevato in ambienti insalubri o pericolosi, oppure affidato a persone incapaci di provvedere alla sua educazione a causa di negligenza, immoralità, ignoranza o altre circostanze". Tuttavia, la procedura originaria non contemplava alcun controllo da parte dell’autorità giudiziaria, lasciando una considerevole discrezionalità alle autorità pubbliche e agli enti di protezione dell'infanzia, almeno nelle prime fasi, fino all'eventuale apertura di un procedimento per la decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento o adozione.
La norma attribuisce alla pubblica autorità — identificata come autorità amministrativa, tra cui sindaci, operatori sociosanitari e forze di polizia — il potere di intervenire in situazioni di emergenza. Per questi soggetti, l’intervento rappresenta non solo un potere, ma anche un dovere, in quanto essi sono obbligati a garantire la sicurezza del minore di fronte a pericoli gravi e immediati. La legge richiede che l’intervento sia formalizzato da un provvedimento scritto della pubblica autorità, con ulteriori obblighi specifici per ogni soggetto coinvolto:
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Forze di polizia: devono redigere un verbale che contenga le motivazioni dell’intervento e l’indicazione della collocazione del minore.
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Servizi sociosanitari: devono redigere un atto contenente gli stessi elementi necessari indicati nel verbale delle forze di polizia.
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Sindaco: deve riportare le motivazioni e le ragioni del collocamento del minore
L’intervento può avvenire quando:
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Il minore è moralmente o materialmente abbandonato, oppure esposto, nell’ambiente familiare, a un grave rischio per la sua incolumità psicofisica. Questo stato di abbandono deve essere accertato in base a una valutazione reale e oggettiva delle condizioni. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10126/2015, ha chiarito che la presenza di una figura familiare sostitutiva, come una nonna, può costituire un motivo per escludere lo stato di abbandono.
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Sussiste un’emergenza, intesa come una situazione improvvisa e inaspettata, che comporta gravi rischi se non affrontata immediatamente. Questa circostanza richiede la messa in sicurezza immediata del minore, senza attendere i tempi tecnici di una decisione giudiziaria.
Tempi e modalità di trasmissione degli atti previsti dall'art. 403 del Codice Civile (modificato dalla riforma Cartabia):
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Avviso immediato al pubblico ministero: La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento d’urgenza deve informare immediatamente e verbalmente il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella circoscrizione di residenza abituale del minore.
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Trasmissione dell'atto entro 24 ore: Entro ventiquattro ore dal collocamento del minore in sicurezza, che implica l'allontanamento da uno o entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, la pubblica autorità trasmette al pubblico ministero il provvedimento scritto. Questo deve essere corredato di tutta la documentazione rilevante e da una sintetica relazione che spieghi le ragioni dell'intervento a tutela del minore. Tale informativa scritta deve includere anche una prima valutazione del nucleo familiare, a cura dei Servizi Sociali.
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Decisione del pubblico ministero entro 72 ore: Il pubblico ministero ha a disposizione settantadue ore per valutare se revocare il provvedimento d'urgenza oppure, in alternativa, presentare un’istanza al giudice minorile per la sua convalida, eventualmente con richiesta di misure di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.
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Provvedimento del tribunale per i minorenni entro 48 ore: Entro quarantotto ore dalla richiesta di convalida, il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, emette un decreto sulla convalida del provvedimento. Contestualmente, il tribunale nomina un curatore speciale per il minore, assegna un giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti, che deve svolgersi entro quindici giorni. Il decreto viene immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha emesso il provvedimento.
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Notifiche entro 48 ore dalla comunicazione del Tribunale: Il pubblico ministero deve notificare ai genitori, agli altri esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del minore il decreto di convalida e il decreto che fissa l’udienza, la quale avrà luogo entro quindici giorni.
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Udienza preliminare: All'udienza, il giudice relatore può interrogare liberamente le parti, raccogliere ulteriori informazioni e, se necessario, ascoltare il minore, eventualmente con l'ausilio di un esperto.
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Decisione del tribunale entro 15 giorni: Entro quindici giorni dall’udienza, il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, emette un decreto con cui può confermare, modificare o revocare il decreto di convalida. Inoltre, può adottare ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore. Qualora siano state presentate richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del Codice Civile, il tribunale darà le disposizioni necessarie per l'ulteriore corso del procedimento. Questo decreto viene immediatamente notificato alle parti dalla cancelleria.
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Possibilità di reclamo alla corte d'appello: Entro dieci giorni dalla notifica del decreto, il pubblico ministero, chi esercita la responsabilità genitoriale e il curatore speciale del minore possono presentare reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 739 del Codice di Procedura Civile. La corte d’appello deve decidere entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.
Ulteriori disposizioni e precisazioni:
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Perdita di efficacia del provvedimento in caso di mancato rispetto dei termini: Il provvedimento adottato dalla pubblica autorità diventa inefficace se non viene rispettato il termine per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità stessa, per la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e per l'emissione dei decreti da parte del tribunale per i minorenni. In tal caso, il tribunale provvede ad adottare eventuali misure temporanee e urgenti nell’interesse del minore.
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Collocamento in comunità come misura residuale: Qualora non siano disponibili soluzioni alternative, il minore può essere collocato in una comunità di tipo familiare. In questo caso, si applicano le norme previste per l'affidamento familiare.
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Esclusione per minori stranieri non accompagnati: L’art. 403 non si applica ai minori stranieri non accompagnati, in quanto questi minori, per definizione, non hanno in Italia genitori o persone che esercitino su di loro la responsabilità genitoriale.
Nota Bene: Gli articoli presenti nella sezione "Chicche Giuridiche" sono pensati per fornire informazioni generali e orientative sui temi di affido e adozione. Non costituiscono, tuttavia, una consulenza legale personalizzata.
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