di Emilia Russo
Pur riconoscendo che l'affido sine die possa offrire un sostegno psicologico importante al minore garantendo stabilità e continuità affettiva in un contesto familiare sicuro, dal punto di vista giuridico crea complessità non trascurabili.
L'istituto dell'affido sinedie presenta una serie di problematiche giuridiche che ne rendono l'applicazione controversa sotto diversi profili, sia normativi che di tutela dei diritti soggettivi ed oggettivi del minore e delle parti coinvolte.
Ecco alcune delle principali storture giuridiche:
1. Violazione del principio di temporaneità dell'affido (Legge 184/1983):
L'affido è previsto come misura temporanea e finalizzata alla tutela del minore in un momento di crisi familiare, in attesa di una soluzione definitiva che preveda o il rientro del minore nella famiglia d'origine o l'avvio di una procedura di adozione. L'affido sinedie, privo di un termine certo, viola tale principio, configurando una situazione che si protrae sine titulo, in contrasto con il principio di certezza del diritto.
2. Adozione de facto:
L'assenza di una durata certa comporta il rischio che l'affido sinedie si trasformi in una forma surrettizia di adozione, senza però che vengano applicate le garanzie proprie dell'adozione piena. Si crea una situazione di incertezza giuridica, in cui il minore vive con la famiglia affidataria per un periodo indefinito senza acquisire i diritti successori propri dell'adozione piena e senza poter fruire dei diritti legati alla continuità familiare.
3. Conflitti successori ed ereditari:
In un affido sinedie, il minore non acquisisce alcun diritto ereditario nei confronti della famiglia affidataria, come accadrebbe invece in un'adozione piena o tramite l’adozione art.44 ( adozione casi particolari). La prolungata permanenza presso una famiglia (affidataria) povrebbe creare un legame affettivo e patrimoniale che, tuttavia, non trova riscontro in diritti successori. Questo crea un vuoto giuridico in caso di morte degli affidatari, lasciando il minore privo di tutela patrimoniale e, potenzialmente, in una condizione di precarietà economica.
4. Problemi legati al consenso informato e alla tutela medica:
Il minore in affido sine die rimane spesso formalmente sotto la responsabilità genitoriale della famiglia d'origine, anche quando questa non esercita alcun ruolo effettivo nella sua vita. Tuttavia, le questioni legate al consenso informato in ambito sanitario rimangono complesse. In situazioni di urgenza medica, l'affidatario può trovarsi a dover agire senza avere piena legittimazione giuridica, con un potenziale conflitto tra la necessità di garantire la cura e la tutela del minore e la mancanza di poteri decisionali chiari.
5. Sproporzione nel bilanciamento dei diritti delle parti:
L'affido sine die comporta uno sbilanciamento tra i diritti della famiglia d'origine, della famiglia affidataria sine die e del minore. La famiglia d'origine conserva formalmente i diritti genitoriali, pur non essendo più in grado di esercitarli in modo adeguato. D'altro canto, la famiglia affidataria, che si fa carico della cura quotidiana del minore, non dispone di pieni poteri giuridici né patrimoniali. Questo disequilibrio crea conflitti giuridici e incertezze che possono pregiudicare la tutela del superiore interesse del minore.
6. Difficoltà nella cessazione dell'affido:
L'assenza di un termine definito complica il momento della cessazione dell'affido. La famiglia d'origine potrebbe richiedere il rientro del minore in qualunque momento, anche dopo lunghi periodi di distacco, provocando situazioni traumatiche e conflitti. Tuttavia, l'affidatario non ha poteri giuridici per opporsi alla restituzione del minore alla famiglia d'origine, sebbene questa possa essere palesemente inadeguata. di contro anche gli affidatari o i servizi sociali possono decidere di concludere il progetto anche se la situazione della famiglia d'origine non è sufficientemente migliorata.
7. Carenza di tutele processuali:
L'affido sine die potrebbe mancare di un adeguato monitoraggio da parte dell'autorità giudiziaria. La legge prevede che l'affido venga costantemente monitorato e che vengano verificati periodicamente i presupposti della sua continuazione, ma in molti casi, la mancanza di risorse o di un controllo efficace può portare a un protrarsi dell'affido senza le opportune verifiche di conformità con il progetto educativo iniziale.
8. Ruolo del tutore legale
Nell'ambito dell'affido sine die presenta una serie di problematiche giuridiche che merita di essere approfondito. Il tutore, nominato dal tribunale per i minorenni, assume il compito di rappresentare il minore dal punto di vista legale e patrimoniale. Il tutore legale, a differenza della famiglia affidataria, ha la piena responsabilità giuridica nel prendere decisioni fondamentali riguardanti la vita del minore, come la scelta di terapie mediche, interventi patrimoniali, o decisioni relative all'educazione. Tuttavia, la famiglia affidataria, che si occupa della cura quotidiana e del benessere emotivo del minore, può sentirsi esclusa o limitata nell'esercizio delle sue responsabilità. Questo squilibrio tra la responsabilità affettiva e la responsabilità giuridica può generare conflitti e rallentare i processi decisionali, soprattutto in situazioni di emergenza o quando sono richieste decisioni rapide e complesse. In molti casi inoltre, il tutore è una figura nominata dal tribunale che non ha un legame stretto e quotidiano con il minore. Questo significa che le decisioni prese dal tutore potrebbero non essere basate su una conoscenza diretta delle necessità specifiche del minore, ma piuttosto su informazioni fornite da terzi, come i servizi sociali o la famiglia affidataria.
Il tutore nominato dal tribunale non è una persona della cerchia familiare del minore, ma un professionista nominato d'ufficio (come un avvocato o un assistente sociale). Questo, sebbene previsto dalla legge per garantire l'imparzialità, potrebbe non essere sempre vantaggioso per il minore. Il tutore esterno potrebbe non avere una visione completa della situazione familiare e del contesto relazionale in cui si trova il minore, il che può portare a decisioni non sempre in linea con i suoi migliori interessi.
Il tutore legale ha anche la responsabilità di gestire il patrimonio del minore, ove presente. Questo può includere la gestione di eventuali eredità, beni mobili o immobili, conti bancari o investimenti intestati al minore. Tuttavia, la famiglia affidataria può trovarsi esclusa da queste decisioni, nonostante la convivenza quotidiana con il minore e la conoscenza diretta delle sue necessità.
La nomina di un tutore può complicarsi ulteriormente, se il minore viene affidato a una famiglia residente in una regione diversa da quella del tribunale che ha emesso il provvedimento, la nomina del tutore potrebbe essere gestita da un tribunale differente rispetto a quello del luogo di residenza della famiglia affidataria. Questo crea un'ulteriore distanza tra il tutore e il minore, con potenziali ritardi nelle decisioni, oltre a problematiche di coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti.Limiti nell'autorizzazione dei viaggi all'estero. Il tutore, in quanto rappresentante legale del minore, è colui che deve concedere l'autorizzazione per viaggi all'estero. La famiglia affidataria, pur essendo quella che si prende cura del minore, non ha la responsabilità giuridica di prendere questa decisione autonomamente. Se il tutore è distante o non disponibile, questo può creare gravi ritardi nell'organizzazione di viaggi scolastici, vacanze o trattamenti sanitari all'estero, con effetti potenzialmente negativi sul benessere del minore.
9 Incertezza nella gestione della maggiore età.
Al compimento dei 18 anni, la tutela legale del minore decade automaticamente, ma ciò non significa che il giovane sia pronto a gestire autonomamente i propri diritti e beni. L'assenza di una preparazione adeguata può lasciare il neomaggiorenne in una condizione di vulnerabilità economica e legale. Anche se la famiglia affidataria può continuare a supportare il giovane, l'assenza di un legame giuridico definitivo impedisce loro di intervenire formalmente nella gestione delle questioni patrimoniali o giuridiche che potrebbero sorgere.
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