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Disegno di legge recante «Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento”

 firmato dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella e dal ministro della giustizia Nardio .


Noi #mammematte arriviamo a parlarne dopo.

Dopo aver ascoltato con interesse un acceso dibattito, arriviamo un po' in ritardo e un po' stupite perché la nostra prima e di pancia reazione è stata:

OOOOH Bene!

La seconda è stata, dopo l’acceso dibattito:

Ah no? Non è una buona cosa?

Perchè?

 

Preciso che noi siamo apartitiche ma sempre dalla parte dei bambini.

SEMPRE


Ma partiamo dal principio .

Quanti sono i minorenni in affidamento familiare e quanti in comunità?

Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornati al 31 dicembre 2021, in Italia sono attualmente 13.248 i minori che si trovano in affidamento familiare residenziale. Di questi, il 44% è affidato all’interno della propria famiglia (affido intrafamiliare), mentre il restante 56% è accolto in famiglie esterne (affidi eterofamiliari). Rispetto all’età dei minorenni accolti, si conferma una prevalenza (57,3%) di adolescenti e preadolescenti in affidamento: 29,8% tra 11 e 14 anni e 27,5% tra 15 e 17 anni. Dopo l’affido, il rientro in famiglia è la modalità più frequente (33%) non è chiaro però quanti rientri in famiglia siano dovuti al raggiungimento della maggiore età che decreta la fine del progetto di affido o accoglienza in comunità.

Una piccola nota a margine di noi #mammematte:  delle “restituzioni” non ci sono dati perché vengono considerate “fine progetto”.


E poi.

L’ affido è istituto giuridico di tutela preventiva?

L'affido, come istituto giuridico di tutela preventiva è al centro della nostra attenzione, crediamo fermamente nella sua capacità di offrire sostegno e protezione ai minorenni e delle loro famiglie, quando necessario.

Condividiamo il concetto degli "allontanamenti zero", in effetti, un affido efficace, dovrebbe tendere idealmente a ridurre al minimo gli "allontanamenti" privilegiando il recupero e il sostegno dei genitori biologici affinché possano ristabilire un ambiente idoneo per il benessere dei propri figli. Bisogna pero’ riconosce anche che, in molte situazioni, i genitori biologici NON sono in grado di recuperare le proprie capacità genitoriali anche con il giusto sostegno e accoglienza e supporto.

In questi casi è imprescindibile che chi deve si prenda le proprie responsabilità senza indugio.

Un bambino non può essere un progetto per sempre.


Veniamo dunque al ddl .

Cosa prevede?

I 3 articoli del Ddl istituiscono due “semplici” registri (uno presso il Dipartimento per le Politiche della famiglia, un altro presso i Tribunali) e un “semplice” Osservatorio nazionale (istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, il cui compito (oltre ad analizzare i dati raccolti) sarà anche segnalare “possibili situazioni di istituzionalizzazioni improprie”, chiedere ispezioni e sopralluoghi e presentare una relazione annuale al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

Quindi

semplificando al massimo:

 

ll primo registro uno presso il Dipartimento per le Politiche della famiglia Presidenza del Consiglio

dei ministri è istituito il «registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati,

delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie», con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e contrastare il fenomeno dell’istituzionalizzazione impropria, in attuazione del superiore interesse del minore.

Nel registro sono inseriti, su base provinciale,

il numero dei minori collocati in ogni “istituto di assistenza pubblico o privato” ovvero in ogni comunità di tipo familiare,

la denominazione degli stessi istituti e comunità, nonché il numero delle famiglie, delle comunità e degli istituti che sono disponibili all’affidamento di minori ai sensi

dell’articolo 2.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessarie nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali.


Il secondo registro sarà istituito presso ciascun tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario. «registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie».

2. Nel registro la cancelleria annota:

a) la data e gli estremi del provvedimento, con indicazione della comunità di tipo familiare o dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della famiglia affidataria,

b) la data e gli estremi del provvedimento relativo al minore in collocazione protetta;

c) l’eventuale intervento della forza pubblica con l’indicazione, anche sintetica, della motivazione;

d) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari dello stesso;

e) la data e gli estremi dei provvedimenti che autorizzano il minore a rientrare in famiglia.



L’ Osservatorio Nazionale istituito presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia sarà incaricato non solo di analizzare dati raccolti ma anche di segnalare "possibili situazioni di istituzionalizzazioni improprie", richiedere ispezioni e sopralluoghi, e presentare una relazione annuale al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.


Dunque

Di positivo C’è


Il disegno di legge prevede la creazione di registri presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e i Tribunali, che consentiranno un monitoraggio più efficace del “sistema dei minori”. Questo aumenterà la trasparenza e potrebbe contribuire a individuare e correggere eventuali criticità nel sistema.

L'istituzione di un Osservatorio Nazionale incaricato di analizzare i dati raccolti e segnalare situazioni di istituzionalizzazioni improprie rappresenta un passo avanti nella protezione dei minori. Questo organismo potrebbe contribuire a identificare e intervenire precocemente in situazioni di rischio per il benessere dei bambini.

 

Di negativo c’è


Assenza di copertura finanziaria necessaria per attuare le disposizioni previste nel disegno di legge. Senza fondi adeguati, potrebbe essere difficile implementare efficacemente i registri e l'Osservatorio Nazionale, limitando così il potenziale impatto positivo della legge.


 

Sebbene il disegno di legge si concentri sulla monitoraggio e sulla segnalazione delle situazioni critiche, potrebbe essere necessario implementare ulteriori misure di sostegno per le famiglie affidatarie e per i minori stessi al fine di garantire un ambiente sicuro e favorevole alla crescita e allo sviluppo.

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