Una delle domande che riceviamo più spesso è apparentemente semplice: chi può adottare un bambino in Italia?
La risposta, in realtà, richiede qualche precisazione giuridica.
L'adozione legittimante, disciplinata dalla Legge n. 184 del 1983, è quella che attribuisce al minore lo status di figlio degli adottanti, recidendo i rapporti giuridici con la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali.
Per poter accedere a questa forma di adozione, la legge richiede che gli aspiranti genitori siano coniugati e che tra loro sussista un rapporto stabile e continuativo. In particolare, i coniugi devono essere sposati da almeno tre anni oppure dimostrare che il periodo di convivenza stabile antecedente al matrimonio, sommato alla durata del matrimonio stesso, raggiunga almeno i tre anni complessivi.
I coniugi non devono essere separati, neppure di fatto, e devono possedere i requisiti di idoneità affettiva, educativa, personale ed economica richiesti dalla legge.
A tali requisiti si aggiungono quelli relativi all'età. L'art. 6 della Legge 184/1983 prevede che l'età degli adottanti superi quella dell'adottando di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni. La normativa prevede tuttavia diverse deroghe che consentono, in determinate situazioni, di superare tali limiti.
Per molti anni il sistema italiano ha escluso i single dall'adozione legittimante. Oggi il quadro è più articolato.
Il singolo continua a non poter accedere all'adozione nazionale legittimante prevista dagli articoli 6 e seguenti della Legge 184/1983. Tuttavia, può adottare nei casi particolari previsti dall'articolo 44 della stessa legge, qualora ne ricorrano i presupposti.
Inoltre, a seguito della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 33 del 2025, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che escludeva in modo assoluto le persone singole dall'accesso all'adozione internazionale. Oggi, pertanto, anche una persona non coniugata può presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale, fermo restando il successivo accertamento della sua capacità genitoriale e della rispondenza dell'adozione all'interesse del minore.
Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi, il percorso inizia con la presentazione della dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio.
Quando si parla di adozione, spesso si immagina una coppia che presenta una domanda e attende di essere scelta. In realtà il procedimento è molto più articolato e, soprattutto, è costruito attorno al diritto del minore ad avere una famiglia, non al desiderio degli adulti di diventare genitori.
Il percorso inizia con la presentazione della dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio. Non si tratta ancora di una richiesta riferita ad uno specifico bambino, ma della manifestazione formale della volontà di essere valutati come possibili genitori adottivi.
Ricevuta la dichiarazione, il Tribunale dispone una serie di accertamenti affidati ai servizi sociali e sanitari territorialmente competenti. È la fase che le coppie vivono spesso come la più delicata: colloqui individuali e di coppia, visite domiciliari, approfondimenti sulla storia personale e familiare, valutazioni delle risorse educative e relazionali, della stabilità del rapporto e della capacità di accogliere un minore portatore di una storia spesso complessa.
Al termine dell'istruttoria, i servizi redigono una relazione che viene trasmessa al Tribunale. Sulla base di tale documentazione e dell'audizione diretta degli aspiranti adottanti, il Tribunale valuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e decide se dichiarare la coppia idonea all'adozione.
L'idoneità, tuttavia, non coincide con l'abbinamento. È probabilmente il primo grande equivoco che accompagna molte famiglie. Il decreto di idoneità certifica esclusivamente che la coppia possiede le caratteristiche richieste dall'ordinamento per poter adottare; non attribuisce alcun diritto ad ottenere un bambino né determina l'inserimento in una graduatoria.
Successivamente, quando un minore viene dichiarato adottabile, il Tribunale individua tra le coppie idonee quella che ritiene maggiormente rispondente ai bisogni specifici di quel bambino. L'abbinamento, dunque, non avviene sulla base dell'ordine cronologico delle domande, ma attraverso una valutazione comparativa finalizzata ad individuare la soluzione più adeguata per il minore.
Una volta individuata la coppia, prende avvio un percorso graduale di conoscenza che può culminare nel collocamento del bambino presso la famiglia. Da questo momento decorre il periodo di affidamento preadottivo, durante il quale il Tribunale continua a monitorare l'andamento dell'inserimento attraverso le relazioni dei servizi.
Solo al termine di questa fase, generalmente della durata di un anno, e verificato il positivo consolidamento del rapporto familiare, il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione. È con tale provvedimento che il minore acquista lo status di figlio degli adottanti a tutti gli effetti di legge, con i medesimi diritti e doveri previsti per la filiazione.
Per l'adozione internazionale il procedimento segue un percorso in parte diverso. Dopo la valutazione da parte del Tribunale e il rilascio del decreto di idoneità, la coppia deve necessariamente rivolgersi ad un ente autorizzato che la accompagnerà nei rapporti con il Paese straniero e nelle successive fasi dell'abbinamento e dell'ingresso del minore in Italia.
In entrambi i casi, ciò che emerge chiaramente dalla disciplina dell'adozione è che il procedimento non è finalizzato a trovare un bambino per una famiglia, ma una famiglia per un bambino. Una differenza che, da sola, consente di comprendere la logica dell'intero sistema adottivo.
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Articolo a cura di M'aMa – Dalla Parte dei Bambini APS
Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale.
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