Chi decide di adottare si trova spesso davanti a una domanda preliminare: adozione nazionale o internazionale? La risposta non dipende solo da una preferenza personale. Dipende da tempi reali, requisiti giuridici, disponibilità di bambini, e da una comprensione onesta di cosa ciascun percorso comporta. Questo articolo mette a confronto i due istituti, partendo dalla legge e arrivando alla pratica.
Tavola comparativa sintetica
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Aspetto |
Adozione nazionale |
Adozione internazionale |
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Norma di riferimento |
L. 184/1983, art. 22–40 |
L. 184/1983, art. 29-bis–44 + L. 476/1998 (Conv. Aja) |
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Organo competente |
Tribunale per i Minorenni |
Tribunale per i Minorenni + ente autorizzato |
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Chi può adottare |
Coppie coniugate (≥3 anni di matrimonio) |
Coppie coniugate (≥3 anni); no single in quasi tutti i paesi |
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Età minima degli adottanti |
Non fissata per legge; valutata dal tribunale |
Idem, ma molti paesi fissano propri limiti |
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Differenza d'età |
massimo 45 anni di differenza tra il minore e il genitore più piccolo della coppia |
Spesso max 40-45 anni con il minore (dipende dal paese) |
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Idoneità |
Relazione positiva del servizio sociale |
Decreto Tribunale per i Minorenni (stessa procedura) |
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Ente autorizzato |
Non richiesto |
Obbligatorio (L. 476/1998, art. 31) |
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Tempi medi |
La modulistica dura tre anni , spesso bisogna ridare disponibilità più volte(alta variabilità) |
2–8 anni (dipende dal paese) |
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Costi indicativi |
Contenuti (spese legali e CTU se necessari) |
Elevati: ente, viaggio, tasse locali (€10.000–€30.000+) |
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Bambini disponibili |
Pochi, spesso con bisogni complessi |
Variabile per paese; spesso neonati o bambini piccoli |
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Fascia d'età minore |
Bambini abbandonati alla nascita, spesso grandicelli, spesso fratrie |
0–5 anni in molti paesi, ma dipende dalla nazione |
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Effetto dell'adozione |
Adozione piena (effetti identici a filiazione naturale) |
Adozione piena se riconosciuta in Italia ex art. 36 L. 184 |
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Interruzione del percorso |
Possibile abbandono abbinamento |
Possibile: revoca idoneità paese straniero, chiusura paese |
Il percorso in dettaglio
Adozione nazionale: un istituto pensato per il bambino già qui
L'adozione nazionale riguarda i minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni italiano: bambini per i quali il tribunale ha accertato che la famiglia d'origine non è in grado, nemmeno con supporto, di provvedere alle loro cure. Si tratta di un istituto residuale — l'adozione scatta solo dopo che ogni tentativo di recupero familiare è fallito o è stato ritenuto contrario all'interesse del minore.
Il percorso prevede: presentazione della domanda al Tribunale per i Minorenni, indagine psicosociale dei servizi, decreto di idoneità, abbinamento da parte del tribunale, periodo di affidamento preadottivo (un anno), udienza di verifica, decreto di adozione. L'intero processo — dalla domanda all'adozione definitiva — dura mediamente dai 4 ai 7 anni, con punte più alte in alcune sedi.
Cosa sapere in concreto:
I bambini dichiarati adottabili sono pochi (circa 800–1.000 l'anno in tutta Italia) e spesso hanno bisogni complessi: disabilità, traumi, età avanzata, fratrie.
Le coppie idonee sono molte di più dei bambini disponibili: la lista d'attesa è strutturalmente lunga.
L'abbinamento non è garantito: il tribunale sceglie la coppia più adatta al singolo bambino, non in ordine cronologico.
Il giudice può abbinare anche bambini più grandi o fratelli da non separare: la disponibilità della coppia su questo punto è determinante.
L'adozione produce effetti identici alla filiazione: il minore acquisisce lo stato di figlio legittimo a tutti gli effetti.
Adozione internazionale: un percorso più lungo e più costoso
L'adozione internazionale permette di adottare un minore straniero residente all'estero. In Italia è disciplinata dalla L. 184/1983 (artt. 29-bis–44), modificata dalla L. 476/1998 che ha recepito la Convenzione dell'Aja del 1993. La convenzione — ratificata da oltre 100 paesi — prevede garanzie specifiche: il minore deve essere effettivamente privo di famiglia d'origine, l'adozione internazionale deve essere considerata l'ultima risorsa dopo quelle nazionali.
Il percorso italiano aggiunge un passaggio obbligatorio rispetto all'adozione nazionale: l'intermediazione di un ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). L'ente opera nel paese straniero, verifica la legittimità dell'adozione, accompagna la coppia nell'iter burocratico locale e garantisce la conformità alla convenzione.
Cosa sapere in concreto:
L'idoneità si ottiene con la stessa procedura dell'adozione nazionale (Tribunale per i Minorenni), ma va poi trasmessa alla CAI e all'ente autorizzato.
Ogni paese ha propri requisiti aggiuntivi: limiti d'età, differenza massima con il minore, numero di figli già presenti, stato civile. La coppia deve soddisfare sia i requisiti italiani che quelli del paese scelto.
I costi sono significativi: contributi all'ente, voli, alloggio nel paese straniero (spesso per settimane), tasse locali, legalizzazioni. La stima media si aggira tra €15.000 e €30.000, talvolta oltre.
Alcuni paesi hanno chiuso o sospeso le adozioni internazionali: Russia (2013, per coppie italiane), Etiopia, Vietnam, Guatemala. Il panorama cambia continuamente.
Il riconoscimento in Italia dell'adozione straniera avviene tramite la CAI e il Tribunale per i Minorenni: senza questo passaggio, l'adozione non ha effetti nel diritto italiano.
Il post-adozione internazionale presenta sfide specifiche: attaccamento, traumi pregressi, differenze culturali e linguistiche, identità etnica del bambino.
Quale percorso scegliere?
Non esiste una risposta universale. La scelta dipende da fattori concreti che ogni coppia deve valutare onestamente:
Adozione nazionale e internazionale sono due strade verso lo stesso obiettivo — dare una famiglia permanente a un bambino che ne è privo — ma con profili giuridici, tempi, costi e complessità molto diversi. Conoscere le differenze non è un esercizio accademico: è il presupposto per fare una scelta consapevole e per affrontare eventuali ostacoli — incluso il diniego di idoneità — con strumenti adeguati.
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Articolo a cura di M'aMa – Dalla Parte dei Bambini APS
Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale.
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