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Affidamento ai servizi sociali: il collocatario ha responsabilità reali, non può restare senza decreto- Lo dice chiaramente l'art. 5 bis della 184!

di Emilia Russo

 

L’art 5 bis della 184 è estremamente chiaro.

Se lo leggiamo senza il “legalese”, questo articolo dice una cosa molto semplice: quando un bambino sta vivendo una situazione familiare problematica e gli aiuti dati ai genitori non hanno funzionato, il tribunale per i minorenni interviene in modo più incisivo. Limita, in tutto o in parte, la responsabilità dei genitori e può affidare PER UN TEMPO CHIARAMENTE STABILITO il minore ai servizi sociali.

Se volete leggere l'art 5 bis della 184:

Art. 5 bis legge sull'adozione - Brocardi.it

Dunque: il tribunale per i minorenni, nel decreto, non si limita a “spostare” il bambino, fa qualcosa di molto più preciso: emette un provvedimento dettagliato in cui stabilisce chi fa cosa. Non è un atto generico, è una vera e propria mappa delle responsabilità.

Dentro quel decreto il giudice DEVE indicare dove vive il bambino, quindi chi è il collocatario, ma soprattutto deve distribuire i poteri: cosa possono fare i servizi sociali, cosa possono fare i genitori, cosa può fare un eventuale curatore e – punto spesso sottovalutato – cosa può fare il collocatario.

Questo passaggio è fondamentale, perché il collocatario non è una figura “di fatto”: è una figura riconosciuta dentro il provvedimento. Non è qualcuno che semplicemente ospita il minore, ma qualcuno a cui la legge attribuisce, nero su bianco, alcuni poteri e alcune responsabilità.

Ed è qui il ragionamento diventa interessante.

Se il tribunale deve specificare quali atti il collocatario può compiere, allora è difficile immaginare che quella persona non debba avere il decreto e conoscere il contenuto del decreto. Non è solo una questione di buon senso, è proprio una questione di funzionamento del sistema.

Senza quel provvedimento, il collocatario si trova in una posizione paradossale: dovrebbe prendere decisioni quotidiane su scuola, salute, vita del minore, ma senza sapere con precisione fin dove può spingersi. Non sa cosa gli è consentito, cosa invece resta ai genitori o ai servizi, e quindi si muove inevitabilmente “a tentoni” e male.

Questo apre due rischi opposti: o fa troppo, andando oltre i limiti che il giudice aveva previsto, oppure fa troppo poco, per paura di sbagliare. In entrambi i casi, a rimetterci è il minore, ma anche la tenuta dell’intero progetto di affido.

Eppure, nella pratica, succede spesso che il decreto resti confinato tra tribunale e servizi sociali, e che al collocatario arrivino indicazioni parziali, filtrate, a volte solo verbali. È una prassi che si è diffusa, ma che non è coerente con la struttura della norma, che invece è costruita tutta sulla chiarezza e sulla ripartizione esplicita dei ruoli.

Quindi se prendiamo sul serio la legge, il collocatario dovrebbe avere accesso al provvedimento. Non per una questione formale, ma perché altrimenti gli si chiede di esercitare un ruolo giuridico senza metterlo nelle condizioni di sapere davvero quali sono i suoi poteri e i suoi limiti e per quanto tempo.

Serve un cambio di passo.

 Il collocatario non è un esecutore silenzioso, è un soggetto riconosciuto dalla legge.

E allora deve essere messo nelle condizioni di: conoscere il provvedimento, capire i propri poteri, agire con chiarezza e tutela.

Tutto il resto non è “prassi”. È una deviazione. E le deviazioni, quando riguardano i diritti dei minori, non sono mai neutre.

 Ne parliamo anche qui

- Affidamento ai servizi sociali: i 24 mesi dell’art. 5-bis e la prassi

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Per approfondimenti o per valutare situazioni specifiche, è possibile richiedere una consulenza.

Un inquadramento corretto, fin dall’inizio, consente di orientarsi con chiarezza tra ruoli, limiti e strumenti previsti dalla legge.

 

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Commenti: 2
  • #1

    Cinzia (giovedì, 16 aprile 2026 21:01)

    L' affidatario dovrebbe pretendere il decreto/provvedimento prima di accogliere in via definitiva il minore, non tanto per rispetto della legge, quanto per tutela.

  • #2

    M'ama Dalla Parte dei Bambini (martedì, 21 aprile 2026 07:56)

    Il problema è che il servizio non te lo dà.
    Bisognerebbe conoscere la legge per poter tutelare se stessi e il minore