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Affidamento ai servizi sociali: i 24 mesi dell’art. 5-bis e la prassi.

di Emilia Russo

L’articolo 5-bis della legge 184/1983 è molto più lineare di come viene spesso raccontato nella pratica applicativa.

Tra le sue previsioni c’è un punto che dovrebbe essere centrale, e che invece viene troppo spesso trattato come marginale: la durata dell’affidamento, non superiore a ventiquattro mesi. Non è un dettaglio tecnico, è un limite normativo preciso.

 

  1. In modo perentorio
  2. g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;

E quel limite ha un significato altrettanto preciso: l’affidamento ai servizi sociali è una misura temporanea, costruita per accompagnare un intervento di protezione e sostegno, non per sostituire in modo indefinito l’esercizio della responsabilità genitoriale e collocare il bambino in una famiglia che non ha la responsabilità genitoriale (mai).

Il tempo, in questo tipo di procedimenti, non è neutro: è uno strumento di garanzia, serve a evitare che l’intervento emergenziale diventi struttura permanente. Serve a imporre una verifica.

In altre parole, il termine non è lì per essere “gestito”: è lì per essere rispettato e, soprattutto, per attivare una revisione seria della situazione.

Alla scadenza dei ventiquattro mesi, il sistema dovrebbe fermarsi e porsi domande nette:

  • la situazione si è modificata?
  • l’intervento ha prodotto risultati?
  • la misura è ancora proporzionata?
  • quali alternative concrete esistono oggi per il minore?

La realtà, però, racconta altro.

L’affidamento continua oltre il termine previsto dalla legge e, non di rado, prosegue per periodi molto più lunghi dei due anni iniziali.

A questo punto la domanda non è più solo giuridica, ma sistemica: se una misura pensata come temporanea dura stabilmente il doppio o il triplo del tempo previsto, possiamo ancora chiamarla “temporanea”?

Il problema non è soltanto la durata. È ciò che accade (o non accade) alla scadenza di quella durata.

La norma presuppone una verifica seria, concreta, sostanziale: una rivalutazione del progetto di tutela, della situazione familiare, delle condizioni del minore.

Nella prassi, questa verifica spesso si riduce a un passaggio formale, talvolta sintetico, che giustifica la prosecuzione dell’affidamento senza un reale ripensamento del percorso.

E così il tempo scorre, ma non sempre produce decisioni. Produce continuità.

L’affidamento ai servizi sociali che si stabilizza senza dirlo: il risultato è una zona grigia sempre più evidente.

L’affidamento ai servizi sociali, nato come misura temporanea e limitata nel tempo, si trasforma in molti casi in una condizione stabile di fatto, senza che questo venga esplicitamente dichiarato o riconsiderato sul piano giuridico.

Se l’art. 5-bis prevede un limite chiaro di ventiquattro mesi, e se la prassi lo supera sistematicamente attraverso proroghe successive, la questione non è più solo applicativa è istituzionale.

 

Ne parliamo anche qui:

Affidamento ai servizi sociali: il collocatario ha responsabilità reali, non può restare senza decreto- Lo dice chiaramente l'art. 5 bis della 184!

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Un inquadramento corretto, fin dall’inizio, consente di orientarsi con chiarezza tra ruoli, limiti e strumenti previsti dalla legge.

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