di Emilia Russo
Qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio da una mamma affidataria: aveva in casa, con un decreto del Tribunale per i Minorenni, un bambino in affido, e da settimane cercava — senza riuscirci — di fargli il permesso di soggiorno.
Alla Questura le veniva chiesta la residenza anagrafica come precondizione. Al Comune veniva chiesto il permesso di soggiorno come precondizione. Un rimpalzo che, per un adulto, sarebbe già un problema; per una bambina o un bambino, significa restare per settimane o mesi senza alcun titolo che attesti la sua presenza regolare in Italia — nonostante un provvedimento del giudice minorile alla base di tutto.
Non è un episodio isolato. È un errore procedurale che si ripete in diversi territori, e che vale la pena affrontare con gli strumenti giusti: la normativa, letta con attenzione, prevede eccezioni precise proprio per questi casi.
Perché nasce il cortocircuito
Il problema nasce da una lettura troppo rigida — e in realtà scorretta — di due procedimenti che vengono trattati come sequenziali, quando la legge li prevede come autonomi:
- l'ufficio immigrazione della Questura subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla dimostrazione della residenza;
- l'ufficio anagrafe del Comune subordina l'iscrizione anagrafica al possesso di un titolo di soggiorno.
Se applicato a un minore in affido, questo doppio rimando produce un vicolo cieco amministrativo. Ma per i minori — specialmente per un minore affidato con provvedimento del Tribunale — esistono deroghe specifiche a entrambi i requisiti.
Il permesso di soggiorno: cosa prevede la norma
Il minore straniero è inespellibile. Lo stabilisce l'art. 19, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso. Da questa inespellibilità discende un diritto pressoché automatico al titolo di soggiorno.
Le tipologie di permesso rilevanti per un minore in affido sono in particolare due:
- Permesso per minore età — art. 28, comma 1, lett. a) del DPR 394/1999 (regolamento di attuazione del TU Immigrazione). Viene rilasciato quando non sussistono ancora i presupposti per le altre tipologie di permesso; può essere richiesto anche prima della nomina di un tutore, è valido fino al compimento della maggiore età e, sotto i 14 anni, viene rilasciato in formato cartaceo.
- Permesso per motivi familiari legato all'affido — art. 28, comma 1, lett. a-bis) del DPR 394/1999 (come modificato dalla L. 47/2017, cd. Legge Zampa), da leggere insieme all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 286/1998. Il minore affidato — anche in affido "di fatto" ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 184/1983 — a un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con cui convive ha diritto a questo titolo, perché segue la condizione giuridica dell'affidatario, se più favorevole.
In entrambi i casi, la documentazione richiesta dalle Questure (prassi confermata da diversi uffici immigrazione territoriali) è: il provvedimento del Tribunale per i Minorenni relativo all'affido, l'atto di nascita del minore, il documento di identità e la situazione reddituale dell'affidatario. La residenza anagrafica del minore non è tra i requisiti previsti.
L'iscrizione anagrafica: cosa prevede la norma
Sul fronte opposto, l'iscrizione anagrafica per nascita è disciplinata dall'art. 7 del DPR 223/1989 (regolamento anagrafico) ed è un atto dovuto, che l'ufficiale di anagrafe compie d'ufficio sulla base della comunicazione dell'ufficiale di stato civile relativa alla nascita (art. 12 DPR 223/1989), entro i termini dell'art. 17 dello stesso regolamento.
Questo punto è stato chiarito in modo definitivo dal parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 5453/03 del 4 febbraio 2004, recepito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 12 luglio 2004: per i minori, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, non è richiesto un titolo di soggiorno autonomo, essendo sufficiente quello della persona nel cui nucleo il minore viene iscritto. L'iscrizione anagrafica per nascita, quindi, non può essere subordinata al previo inserimento del minore in un titolo di soggiorno.
Nel caso di una bambina nata in Italia — come nel caso di Bari — l'atto di nascita è già un atto italiano: non serve legalizzazione, non serve traduzione, non serve un visto d'ingresso. L'unico elemento mancante era, letteralmente, la volontà degli uffici di applicare la norma.
La sequenza corretta
Alla luce di questo quadro, i due procedimenti non vanno rincorsi in sequenza, ma attivati in parallelo, entrambi sulla base dello stesso documento cardine:provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
| Ufficio | Cosa richiedere | Base normativa | Documento chiave |
|---|---|---|---|
| Questura |
Permesso per minore età o per motivi familiari/affido |
Art. 19 co.2 e 31 co.1 TU Immigrazione; art. 28 co.1 lett. a) e a-bis) DPR 394/1999 | Decreto di affido del Tribunale per i Minorenni + atto di nascita |
| Comune | Iscrizione anagrafica per nascita presso la residenza dell'affidatario | Art. 7 e 12 DPR 223/1989; Circolare Min. Interno n. 32/2004; parere CdS n. 5453/03 | Atto di nascita (comunicazione dell'ufficiale di stato civile) |
Nessuno dei due uffici ha titolo per subordinare la propria pratica all'esito dell'altra. Citare questi riferimenti fin dalla prima PEC — invece di rincorrere gli uffici passo dopo passo — permette di chiudere il cerchio in tempi molto più brevi.
In sintesi, per chi lavora sul campo
- Il minore in affido non deve "aspettare" nulla per avere un titolo di soggiorno: l'inespellibilità e il legame con la condizione dell'affidatario bastano da soli.
- L'iscrizione anagrafica di un minore nato in Italia è un atto dovuto e automatico, non condizionato al possesso di un permesso di soggiorno proprio.
- Se un ufficio richiede l'uno come precondizione dell'altro, è utile mettere per iscritto (PEC) i riferimenti normativi sopra elencati, richiamando anche il principio del superiore interesse del minore sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 176/1991.
- In caso di inerzia persistente, resta percorribile la segnalazione al Garante per l'infanzia territoriale o nazionale, o l'impugnazione del silenzio-rifiuto davanti al TAR.
Un ringraziamento alla mamma affidataria che, con la sua tenacia — e con sua figlia che ieri ha scelto da sola come vestirsi per andare in Questura — ci ha permesso di raccontare questa storia a beneficio di chi vive situazioni simili.

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