di Emilia Russo
Sara e Marco hanno in affido Aisha (nomi di fantasia) da quattro anni. Aisha è arrivata a casa loro che aveva tredici anni, dopo un percorso difficile con la famiglia d'origine. Con loro ha ritrovato stabilità: va a scuola con profitto, ha iniziato uno stage professionale, ha costruito legami veri con gli amici del quartiere.
Tra sei mesi Aisha compirà 18 anni. E Sara e Marco sono spaventati. Non dal fatto che Aisha diventi maggiorenne — è cresciuta bene, è pronta a molte cose. Sono spaventati dall'idea che, il giorno del suo compleanno, il sistema che l'ha sostenuta fino a quel momento si fermi di colpo: il contributo economico per il suo mantenimento, il supporto dei servizi sociali, la possibilità di continuare a vivere con loro con un minimo di copertura istituzionale. Aisha ha ancora due anni di scuola superiore davanti e uno stage da concludere. Non è ancora pronta per l'autonomia piena, e nessuno in famiglia lo è mai davvero, a 18 anni, senza un briciolo di sostegno.
Chiedono a M'aMa: "Esiste qualcosa che ci permetta di continuare ad accompagnarla anche dopo il compleanno, senza che tutto si interrompa da un giorno all'altro?"
La risposta è sì, e si chiama prosieguo amministrativo.
Che cos'è il prosieguo amministrativo?
Il prosieguo amministrativo è lo strumento che permette al Tribunale per i Minorenni di prolungare la presa in carico assistenziale di un neomaggiorenne che ha vissuto fuori dalla famiglia d'origine — in affido familiare o in comunità — fino al compimento del 21° anno di età.
Non è un automatismo. Non scatta da solo il giorno del diciottesimo compleanno. È un provvedimento che il Tribunale deve disporre espressamente, sulla base di una richiesta formale, e che richiede il consenso del ragazzo o della ragazza, ormai maggiorenne e quindi libero di scegliere se accettarlo o meno.
La base normativa è l'art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (la legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni). Storicamente il prosieguo amministrativo non era disciplinato in modo puntuale da questa norma: era un istituto costruito soprattutto per via giurisprudenziale, estendendo in via analogica la misura dell'"affidamento del minore al servizio sociale" (pensata dal legislatore del 1956 per i minori con "irregolarità di condotta o di carattere") anche ai casi, ben diversi, di ragazzi e ragazze che stavano semplicemente completando un percorso di crescita positivo in affido o in comunità.
Per i minori stranieri non accompagnati esiste inoltre una previsione più puntuale, l'art. 13 della L. 47/2017 (legge Zampa), con una logica simile ma alcune specificità procedurali proprie, che qui non trattiamo.
ATTENZIONE: la procedura è cambiata nel 2024 (e non tutti se ne sono accorti a noi ha messo la pulce nell'orecch...io, a suo tempo, la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli!)
Questo è il punto su cui vale la pena soffermarsi, perché è cambiato qualcosa di sostanziale e non è ancora del tutto chiaro come si applicherà nella pratica quotidiana dei Tribunali.
Con la Legge 17 maggio 2024, n. 70 — la legge "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", entrata in vigore il 14 giugno 2024 — il legislatore ha riscritto integralmente l'art. 25 del R.D.L. 1404/1934. È un intervento che ha sorpreso non poco gli addetti ai lavori, perché arriva incastonato in una legge che parla di bullismo e non di affido familiare, e diversi commentatori giuridici lo hanno definito appunto "a sorpresa".
La nuova norma cambia sia i presupposti sia il procedimento:
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i presupposti: oggi l'art. 25 si applica esplicitamente al minore che "dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere" oppure tiene "condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui" — un aggancio pensato proprio per i casi di bullismo;
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il procedimento: non è più il Tribunale a essere investito direttamente della segnalazione. Oggi è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ad avere la competenza esclusiva di ricevere la segnalazione. Il PM valuta se attivare un percorso di mediazione oppure chiede al Tribunale di disporre, con decreto motivato e previo ascolto del minore e dei genitori, un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione dei servizi sociali. Solo al termine di questo progetto, sulla base della relazione dei servizi sociali, il Tribunale emette un secondo decreto motivato scegliendo tra: chiusura del procedimento, continuazione del progetto (o un progetto diverso), affidamento temporaneo ai servizi sociali, oppure — come extrema ratio — collocamento temporaneo in comunità.
In altre parole: la vecchia logica "il Tribunale valuta la situazione e dispone direttamente l'affidamento" è stata sostituita da un percorso a due fasi, incardinato su condotte problematiche del minore, con un ruolo centrale del Pubblico Ministero e non più dei servizi sociali o del tutore come soggetti che attivano direttamente il Tribunale.
Cosa significa questo per il prosieguo amministrativo "ordinario"
Qui sta il nodo, ed è bene essere onesti con le famiglie su questo punto: il prosieguo amministrativo per un ragazzo o una ragazza che sta bene, che ha semplicemente bisogno di completare un percorso scolastico o lavorativo già avviato — non certo un caso di "condotte aggressive" o "irregolarità di condotta" — non corrisponde più con evidenza ai presupposti testuali della norma riscritta. Era già un'estensione analogica prima del 2024; oggi che l'art. 25 è stato riformulato specificamente attorno ai casi di disagio comportamentale e bullismo, con un procedimento fatto apposta per quel tipo di situazioni (mediazione, progetto educativo, PM come soggetto attivatore), l'applicazione automatica dello stesso schema a un affido "riuscito" che i genitori affidatari vogliono semplicemente proseguire appare tutt'altro che scontata.
Al momento non esiste una linea interpretativa uniforme: è materia che i singoli Tribunali per i Minorenni stanno interpretando in modo diverso, ed è ragionevole aspettarsi ulteriori chiarimenti nei prossimi mesi da parte della giurisprudenza o di linee guida ministeriali. Per questo motivo il consiglio pratico che segue tiene conto di questa incertezza.
Chi può chiederlo, e quando
Possono attivare la richiesta:
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i servizi sociali che hanno in carico il ragazzo o la ragazza (è la strada più comune e più solida, perché porta con sé una relazione tecnica sul percorso svolto);
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il tutore, se ancora nominato al momento della richiesta;
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lo stesso neomaggiorenne, se i primi due soggetti non si attivano — eventualmente con l'assistenza di un legale o il supporto degli operatori di riferimento.
Il momento giusto per muoversi è prima del compimento dei 18 anni: idealmente diversi mesi prima, per dare al Tribunale il tempo di istruire la pratica e decidere senza lasciare il ragazzo in un vuoto di tutela proprio nei giorni del compleanno. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 262 del 25 gennaio 2026) ha comunque chiarito un punto importante per chi arriva a ridosso della scadenza: il compimento della maggiore età non fa decadere il diritto a chiedere il prosieguo, e la domanda può essere presentata anche a maggiore età già raggiunta, purché resti nella fascia 18-21 anni e sia dimostrata in modo concreto la necessità di completare un percorso già avviato positivamente. Non è quindi un treno che si perde per sempre se la domanda arriva con qualche settimana di ritardo — ma è comunque molto meglio non arrivarci.
La procedura, passo per passo (con l'incertezza di cui sopra)
Data l'incertezza appena descritta, il consiglio pratico è di muoversi su un doppio binario: presentare comunque una richiesta formale al circuito giudiziario, ma senza affidarsi solo a quello, e attivare in parallelo anche la via amministrativa presso l'ente locale.
1. Preparare il terreno con i servizi sociali con largo anticipo
Non aspettate l'ultimo mese. Parlatene con l'assistente sociale di riferimento appena il compleanno dei 18 anni comincia a essere vicino (un anno prima è il momento ideale per aprire il discorso). Chiedete esplicitamente che venga valutata la prosecuzione del sostegno, e chiedete anche — è una domanda legittima da fare oggi — come il vostro Tribunale per i Minorenni sta gestendo in concreto queste richieste dopo la riforma del 2024.
2. Costruire la relazione sul percorso svolto
Il cuore della richiesta, qualunque sia la strada formale scelta, resta la relazione dei servizi sociali (spesso redatta insieme al tutore, se presente, e agli educatori che seguono il ragazzo). Deve raccontare in modo concreto:
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il percorso fatto dal minore fino a quel momento (scolastico, formativo, lavorativo, relazionale);
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perché quel percorso non è ancora concluso;
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che cosa manca per arrivare a un'autonomia reale (fine della scuola, consolidamento di un lavoro, un titolo di studio, un percorso terapeutico in corso);
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perché la prosecuzione dell'affido con la vostra famiglia — o della permanenza in comunità — è la condizione che permette di raggiungere quell'obiettivo.
3. Raccogliere il consenso del neomaggiorenne
Il ragazzo o la ragazza deve essere d'accordo. Dopo i 18 anni non si può obbligare nessuno a restare in un percorso di affido, quindi la sua adesione consapevole va messa nero su bianco, qualunque sia la procedura seguita.
4. La via giudiziaria: istanza al Tribunale per i Minorenni
Molti Tribunali continuano ad accettare, in prassi, un'istanza di prosieguo depositata direttamente (dai servizi sociali, dal tutore o dal ragazzo stesso) con gli allegati consueti: relazione dei servizi sociali, documento di identità, copia del provvedimento di affido o di collocamento in comunità, copia del provvedimento di tutela se presente, documentazione scolastica o lavorativa. Ma, alla luce della riforma dell'art. 25, non è più scontato che questa strada segua l'iter "diretto" di un tempo: è possibile che, a seconda del Tribunale, la pratica venga incanalata nel nuovo procedimento a due fasi passando dal Pubblico Ministero. Verificatelo con l'assistente sociale o con un legale prima di dare per scontati i tempi.
5. La via amministrativa: la delibera dell'ente locale
Parallelamente — ed è la strada che molti operatori del settore considerano oggi più solida per i casi "ordinari" — l'ente locale (il Comune, tramite i servizi sociali) può assumere una propria delibera amministrativa per proseguire il progetto di affido e il relativo sostegno economico fino al compimento dei 21 anni, sulla base di un progetto specifico condiviso con la famiglia affidataria e con il ragazzo. Questa strada non dipende da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni e può quindi offrire maggiore certezza operativa, soprattutto per garantire la continuità del contributo economico e del supporto dei servizi sociali.
6. Gli effetti pratici
Se una o entrambe le strade vanno a buon fine, restano attivi, nei limiti previsti dal provvedimento (giudiziario o amministrativo):
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la presa in carico dei servizi sociali;
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di norma il contributo economico collegato all'affido, alle condizioni stabilite localmente dall'ente;
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la continuità del percorso scolastico, formativo o lavorativo avviato.
Una considerazione, da chi segue l'affido ogni giorno
Vale la pena dirlo chiaramente, perché le famiglie affidatarie hanno diritto a una valutazione onesta e non solo a un elenco di adempimenti: questo è un caso di cattiva tecnica legislativa. Una norma già fragile — tenuta in piedi per decenni da un'elaborazione giurisprudenziale che il legislatore non si era mai preso la briga di formalizzare — è stata riscritta pensando esclusivamente ai casi di bullismo, senza che risulti sia stata valutata la conseguenza sull'altro uso, informale ma consolidato, che se ne faceva: il sostegno ai ragazzi che escono dall'affido a 18 anni.
Il risultato è un paradosso difficile da giustificare: oggi la lettera della norma protegge meglio, con un procedimento scritto apposta, il minore che tiene condotte aggressive, rispetto al ragazzo o alla ragazza che ha fatto tutto quello che ci si poteva aspettare da lui — scuola, stage, relazioni stabili — e che rischia di restare senza un aggancio normativo chiaro proprio nel momento in cui il sistema dovrebbe accompagnarlo fuori, non lasciarlo cadere. Non risulta che, in sede di elaborazione della legge sul bullismo, sia stata posta la domanda su cosa sarebbe successo ai neomaggiorenni in affido "tranquilli": i primi commenti giuridici hanno segnalato il problema solo a riforma già approvata. Nell'attesa di chiarimenti uniformi, la tenuta del sistema per questi ragazzi dipende oggi dalla sensibilità del singolo Tribunale e dalla buona volontà del singolo servizio sociale — la stessa lotteria territoriale che una riforma dovrebbe ridurre, non aggravare.
Cosa hanno fatto concretamente Sara e Marco, da subito
- Richiesto una consulenza dei professinisti M'aMa per concordare una procedura
- Fissato un incontro con l'assistente sociale di Aisha per aprire formalmente il tema, almeno sei mesi prima del compleanno — chiedendo esplicitamente come il loro Tribunale per i Minorenni sta gestendo le richieste di prosieguo dopo la riforma dell'art. 25.
- Iniziare a raccogliere la documentazione del percorso di Aisha: pagelle, attestato dello stage, eventuali relazioni educative già esistenti.
- Parlarne apertamente con Aisha, per capire cosa desidera lei e prepararla a esprimere il proprio consenso, qualunque sia la strada seguita.
- Chiedere ai servizi sociali di attivare, in parallelo, sia l'eventuale istanza al Tribunale sia una delibera amministrativa dell'ente locale per la prosecuzione del progetto di affido e del contributo economico.
Se in qualche passaggio i servizi sociali non si attivano con la rapidità necessaria, la famiglia — anche tramite un consulente legale come M'aMa — può sollecitare per iscritto, o valutare, insieme al ragazzo, i passi successivi più adatti alla situazione concreta.
Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza personalizzata sul caso specifico — la materia, come si è visto, è in una fase di transizione interpretativa. Per una valutazione della vostra situazione potete contattare M'aMa.

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