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FUOR FAMIGLIA A DICIOTTO ANNI. Cosa succede?

I progetti care leaver, la promessa dell'autonomia e il limbo del sine die: una riflessione critica

 

di Emilia Russo

 

1Il problema: diventare adulti per decreto

A diciotto anni la maggior parte dei ragazzi italiani vive ancora a casa dei genitori: l'età media di uscita dal nucleo familiare d'origine, nel nostro Paese è  molto più alta. Per i ragazzi e le ragazze cresciuti fuori famiglia — in affidamento familiare o in comunità, sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile — il compimento della maggiore età produce invece un effetto opposto e improvviso: da un giorno all'altro, o quasi, sono chiamati a diventare autosufficienti, a trovare una casa, un lavoro, un garante per il contratto d'affitto, senza poter contare su una famiglia alle spalle. È la condizione che la letteratura internazionale e, ormai, anche il lessico amministrativo italiano definiscono care leaver: chi lascia il sistema di tutela pubblica proprio nel momento in cui, semmai, ne avrebbe ancora più bisogno.

Il presente contributo non intende descrivere in astratto l'istituto, quanto piuttosto interrogarsi, con onestà, su una domanda scomoda: i progetti care leaver, per quanto preziosi, sono davvero in grado di rimediare a un percorso che, in alcuni casi, ha accumulato anni di indecisione giuridica? O rischiano di intervenire, con encomiabile buona volontà, su un danno che si sarebbe potuto — e dovuto — prevenire molto prima, quando il ragazzo non era ancora un neomaggiorenne ma un bambino in affido sine die?

Il quadro degli interventi: cosa sono, concretamente, i progetti care leaver

La figura del care leaver trova un primo riconoscimento normativo esplicito nell'art. 1, commi 250 e 251, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito un fondo dedicato al sostegno dei percorsi di autonomia dei neomaggiorenni privi di adeguato supporto familiare. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito con legge n. 77 del 2020, ha poi introdotto l'art. 67-bis, individuando i care leaver come categoria riservataria ai fini dell'accesso a specifiche misure di sostegno. Su queste basi si è sviluppata la Sperimentazione nazionale Care Leavers, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, realizzata in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti.

Nella sua articolazione concreta, il progetto prevede l'affiancamento di un tutor per l'autonomia, la costruzione condivisa di un progetto personalizzato — che si innesta, quando esiste, nel progetto quadro e nel progetto educativo individualizzato già seguiti dal minore — e, in presenza dei requisiti ISEE, un contributo economico. L'accompagnamento può proseguire fino al compimento del ventunesimo anno di età, integrandosi con l'istituto del c.d. prosieguo amministrativo, ossia la prosecuzione, su base volontaria e amministrativa, del sostegno oltre la maggiore età, quando il giovane vi acconsenta e permangano i presupposti per un percorso di crescita guidato.

Va segnalato un profilo tecnico non trascurabile: i minori allontanati dalla famiglia di origine hanno, ai fini ISEE, un nucleo familiare autonomo. Questa specifica disciplina è stata necessaria per evitare che i care leaver, formalmente ricondotti al nucleo dei genitori d'origine, restassero esclusi da misure come l'Assegno di inclusione o le agevolazioni per l'accesso agli studi universitari — un esempio di come, spesso, il sistema debba correggere in via successiva e settoriale le proprie stesse rigidità.

Una panacea? I meriti del modello, onestamente riconosciuti

Prima di ogni rilievo critico, è corretto riconoscere ciò che questi progetti hanno effettivamente rappresentato. Fino al 2017 la figura del care leaver non esisteva, sul piano giuridico, come categoria autonoma: i ragazzi che uscivano dall'affido o dalla comunità semplicemente scomparivano dai radar delle politiche sociali, senza un fondo dedicato, senza una figura di riferimento, senza un percorso strutturato. La sperimentazione nazionale, il Care Leavers Network promosso dall'associazione Agevolando, le Youth Conference, il Care Leavers Day del 18 maggio hanno prodotto, in pochi anni, un cambiamento culturale reale: hanno dato voce diretta ai ragazzi, hanno reso visibile un fenomeno rimasto per decenni silenzioso, hanno introdotto per la prima volta strumenti — tutor, contributi, ISEE dedicato — che prima non esistevano affatto.

Sarebbe quindi disonesto, oltre che ingeneroso verso chi in questi progetti lavora quotidianamente, liquidarli come un mero palliativo. Il punto non è se siano utili — lo sono, e in modo tangibile per molti ragazzi — ma se possano ragionevolmente essere considerati sufficienti a colmare le conseguenze di un percorso di tutela che, in molti casi, ha già commesso i propri errori strutturali molto tempo prima del diciottesimo compleanno.

Il limite strutturale: si interviene a valle di un problema che nasce a monte

Il nodo critico è cronologico, prima ancora che giuridico. I progetti care leaver si attivano — per definizione — nell'ultimo tratto del percorso, quando il ragazzo è già prossimo alla maggiore età o l'ha già superata. Ma la condizione di fragilità con cui un neomaggiorenne arriva a quel punto non nasce a diciassette anni e mezzo: è l'esito, spesso, di anni di affido sine die — un affidamento che si protrae ben oltre la sua fisiologica temporaneità, senza che sia mai stata presa, in un senso o nell'altro, una decisione definitiva sul destino giuridico del minore.

È qui che si annida il primo, vero limbo: quello di un bambino o di un adolescente che cresce sapendo, più o meno consapevolmente, di non appartenere in modo stabile a nessuno. Non è stato dichiarato adottabile, o lo è stato tardivamente; non è rientrato nella famiglia di origine, perché le condizioni non lo hanno consentito, ma nessuno lo ha mai formalmente escluso come possibilità; vive in una famiglia affidataria o in comunità che, per quanto accogliente, resta — sul piano giuridico e talvolta anche su quello psicologico — un ponte verso un altrove che non arriva mai. Il progetto quadro, che la normativa vorrebbe rivisto con cadenza periodica, si limita in troppi casi a fotografare lo status quo anno dopo anno, senza che nessuno assuma la responsabilità di una decisione.

Il secondo limbo si apre esattamente dove il primo si esaurisce: al compimento dei diciotto anni. Il ragazzo acquista piena capacità giuridica — può firmare contratti, votare, essere imputabile secondo le regole ordinarie — ma resta, sul piano sostanziale, privo di tutto ciò che normalmente accompagna quella capacità: una casa, un garante, un margine di errore che i suoi coetanei, protetti dalla famiglia, possono permettersi senza conseguenze irreversibili. Il prosieguo amministrativo e i progetti care leaver intervengono esattamente in questo secondo limbo, cercando di attutirne gli effetti più immediati; ma il tempo a disposizione è breve — di norma sino ai ventuno anni — mentre il resto della società rinvia l'autonomia reale ben oltre quella soglia.

 Perché la sola "autonomia amministrata" non basta

Un tutor, un contributo ISEE e un progetto individualizzato sono strumenti importanti, ma rispondono soprattutto a una logica di autonomia economica e organizzativa. Non intervengono, se non indirettamente, sulla ferita più profonda che spesso accompagna questi percorsi: l'assenza di legami affettivi stabili e duraturi, capaci di rappresentare — oggi come domani — un punto di riferimento non revocabile. Si può insegnare a un ragazzo a gestire un budget, a cercare lavoro, a compilare una domanda di alloggio; è molto più difficile costruire, in pochi mesi di accompagnamento amministrativo, ciò che una famiglia costruisce in una vita: la certezza di avere, comunque vada, qualcuno a cui tornare.

Le stesse raccomandazioni elaborate dal Care Leavers Network Italia denunciano, con la voce diretta dei ragazzi coinvolti, alcune di queste criticità: la difficoltà di trovare casa e un garante per i contratti, la richiesta di innalzare l'età di accesso alle tutele fino al venticinquesimo anno, l'esigenza di includere in modo pieno anche i minori stranieri non accompagnati divenuti maggiorenni, oggi spesso esclusi dai criteri più restrittivi previsti dalla legge n. 205 del 2017. Sono richieste che, lette con attenzione, dicono una cosa semplice: la sperimentazione attuale, per quanto meritoria, resta ancora un progetto — finanziato da un fondo, non da una legge organica di sistema — e non un diritto soggettivo pieno, uniforme ed esigibile su tutto il territorio nazionale.

  • Frammentazione territoriale: la qualità e la durata del sostegno dipendono in larga misura dalle risorse e dalla sensibilità del singolo ambito territoriale o Comune, con disparità significative da una Regione all'altra.

  • Limite anagrafico rigido: il sostegno si esaurisce, di regola, a ventuno anni — un'età sempre più distante dai tempi reali di autonomizzazione dei coetanei cresciuti in famiglia.

  • Esclusioni soggettive: i criteri di accesso previsti dalla legge n. 205/2017, se non aggiornati, rischiano di lasciare fuori proprio i profili più vulnerabili, a partire dai minori stranieri non accompagnati.

  • Intervento tardivo: il progetto per l'autonomia si costruisce, quando va bene, a partire dai diciassette anni, mentre le premesse per un'uscita dal sistema di tutela andrebbero poste molto prima, sin dai primi anni dell'affido o dell'inserimento in comunità.

Cosa dovrebbe cambiare a monte, prima del limbo

Se il problema nasce, in larga parte, dalla durata indefinita e dalla mancata revisione degli affidi, la risposta non può esaurirsi in un rafforzamento — pur necessario — dei sostegni post-diciottesimo compleanno. Occorrerebbe, piuttosto, agire su almeno tre fronti che precedono, temporalmente, l'ingresso nel circuito care leaver:

  • una revisione realmente periodica e sostanziale del progetto quadro, che non si limiti a confermare lo status quo, ma assuma con tempestività le decisioni — adozione, rientro in famiglia, affido di lunga durata pianificato come tale — che la situazione del minore richiede;

  • una programmazione dell'uscita dal sistema di tutela che inizi ben prima dei diciassette anni, evitando che il tema dell'autonomia venga affrontato solo quando la scadenza anagrafica è ormai imminente;

  • un investimento reale sulla continuità degli affetti, valorizzando pienamente gli strumenti già offerti dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, affinché anche un affido che si protrae nel tempo possa tradursi in una relazione riconosciuta e stabile, e non in un'attesa indefinita priva di nome giuridico.

I progetti care leaver non sono, e non pretendono di essere, una panacea. Sono una risposta — tardiva ma necessaria — a un vuoto di tutela che il sistema stesso ha contribuito a creare, lasciando che troppi percorsi di affido restassero sospesi per anni in un sine die che nessuno ha avuto il coraggio, o gli strumenti, di sciogliere per tempo. Il merito di questi progetti sta nell'aver reso visibile un problema a lungo ignorato e nell'aver introdotto i primi strumenti concreti di sostegno; il loro limite sta nel dover riparare, con un tutor e un contributo economico, ciò che una decisione tempestiva e una famiglia stabile avrebbero potuto evitare fin dall'origine.

Il vero banco di prova, per chi lavora quotidianamente nel mondo dell'affido e dell'adozione, non è dunque scegliere tra sostenere i care leaver o intervenire sul sine die: è tenere insieme le due cose, senza lasciare che il secondo intervento — quello sull'autonomia dei neomaggiorenni — diventi l'alibi per non affrontare il primo. Un ragazzo che arriva a diciotto anni con una storia affettiva stabile alle spalle avrà sempre bisogno di meno "progetto" e di più famiglia; ed è su questo equilibrio, non sulla sola efficienza amministrativa dei fondi disponibili, che si misura la reale civiltà di un sistema di tutela dell'infanzia.

Postilla — i tre esiti tipici e i dati (mancanti) sull'adozione di maggiorenni

A completamento della riflessione, vale la pena mettere a fuoco un dato spesso taciuto: per un ragazzo cresciuto in affido, il compimento della maggiore età non produce, nella grande maggioranza dei casi, un cambiamento formale dello status giuridico. Le tre traiettorie che si osservano nella prassi sono, in ordine di frequenza:

  • permanenza informale ("ospite"): il ragazzo continua a vivere presso la famiglia affidataria, o mantiene con essa un legame stretto, senza che questo si traduca in alcun atto giuridico — una situazione di fatto, spesso sorretta proprio dal prosieguo amministrativo, ma priva di qualunque conseguenza sullo stato civile;

  • prosieguo amministrativo : la prosecuzione strutturata del sostegno oltre i diciotto anni, di norma sino ai ventuno, disciplinata da prassi regionali e dalla sperimentazione nazionale Care Leavers, anch'essa priva di effetti sullo stato di filiazione;

  • adozione da maggiorenne (art. 291 e ss. c.c.): la famiglia affidataria, non avendo potuto adottare il ragazzo da minore — perché non è mai stato dichiarato adottabile, o perché l'affido si è protratto sine die senza che la sua posizione giuridica venisse mai definita — decide, una volta raggiunta la maggiore età, di formalizzare il legame attraverso l'istituto civilistico dell'adozione di persone maggiori di età, che il codice civile riserva al Tribunale ordinario e non al Tribunale per i minorenni.

Su quest'ultimo punto una notizia recente merita di essere segnalata: con la sentenza 18 gennaio 2024, n. 5, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, in presenza di un'esigua differenza e di motivi meritevoli, l'intervallo minimo di diciotto anni tra adottante e adottando — un correttivo che può assumere rilievo pratico proprio per le famiglie affidatarie più giovani, la cui differenza di età con il ragazzo affidato può risultare inferiore alla soglia ordinaria.

Sul piano dei dati, però, è necessario essere onesti: non esiste, ad oggi, una serie statistica ufficiale pubblica che isoli, anno per anno, il numero delle adozioni di maggiorenni pronunciate in Italia negli ultimi sei anni. La ricerca condotta per questo contributo non ha individuato alcuna tavola, del Ministero della Giustizia o dell'ISTAT, dedicata specificamente a questo dato con il dettaglio annuale richiesto. La ragione è strutturale, non casuale: le statistiche giudiziarie civili più dettagliate e costantemente aggiornate — quelle raccolte tramite il modello 219 TM — riguardano esclusivamente i procedimenti dei Tribunali per i minorenni (adozione nazionale, adozione internazionale, adozione in casi particolari ex art. 44). L'adozione di persone maggiori di età, competenza del Tribunale ordinario in composizione di volontaria giurisdizione, non rientra in questo circuito statistico dedicato e viene assorbita, nelle rilevazioni generali sulla giustizia civile, in macro-categorie di procedimenti di volontaria giurisdizione che non isolano la singola fattispecie in report pubblicamente scaricabili.

 

Questo vuoto informativo non è un dettaglio tecnico: è esso stesso un sintomo del fenomeno descritto in questo articolo. Un istituto che, nella pratica, serve sempre più spesso a sanare a posteriori legami affettivi nati e cresciuti dentro un affido mai risolto, non viene tracciato come tale dalle statistiche ufficiali, che continuano a classificarlo come una ordinaria vicenda di diritto civile tra adulti, alla pari di un'adozione motivata da ragioni patrimoniali o successorie. Chi volesse ottenere un dato affidabile dovrebbe rivolgersi direttamente alla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia, con una richiesta mirata di estrazione per materia ("adozione di persone maggiori di età", artt. 291 ss. c.c.) dal Data Warehouse della Giustizia Civile, oppure verificare se il portale interattivo dati.istat.it renda disponibile, tra le voci di dettaglio dei procedimenti di volontaria giurisdizione dei Tribunali ordinari, una disaggregazione specifica per questa fattispecie — cosa che, alla data di questo contributo, non risulta.

Riferimenti essenziali

 

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 250-251 (istituzione del fondo e prima definizione di care leaver)

  • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con l. 17 luglio 2020, n. 77, art. 67-bis (care leaver quale categoria riservataria)

  • Legge 19 ottobre 2015, n. 173 (diritto alla continuità degli affetti)

  • Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche (affidamento familiare, prosieguo amministrativo)

  • Sperimentazione nazionale Care Leavers, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Istituto degli Innocenti, www.careleavers.it

  • Care Leavers Network Italia / Agevolando, Raccomandazioni della Conferenza nazionale, 18 marzo 2025

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