· 

SPECIALE ESTATE: E’ POSSIBILE VIAGGIARE CON BAMBINI IN AFFIDO ETEROFAMIGLIARE? QUALI PROCEDURE CORRETTE INSTAURARE PER POTER REALIZZARE IL VIAGGIO?

di Daniela Moriggi- Economista Disability Manager

 

 ATTENZIONE:

LA PRIMA COSA DA VERIFICARE SEMPRE QUANDO UN MINORE ENTRA NELLA FAMIGLIA ACCOGLIENTE IN AFFIDO E’ CHE ABBIA TUTTI I DOCUMENTI DI IDENTITA’ NECESSARI ALLA VITA E ALL’OTTENIMENTO DEI DIRITTI CIVILI (ISCRIZIONI SCOLASTICA, SALUTE, SPORT, ETC): CERTIFICATO DI NASCITA, CODICE FISCALE, CARTA DI IDENTITA’, PASSAPORTO SE STRANIERO, TESSERA SANITARIA; SERVONO PER I VIAGGI, (CHE SI SONO UN DIRITTO MA SECONDARIO) MA SOPRATTUTTO SERVONO A LORO NELLA QUOTIDIANITA’ E QUINDI FATE DI TUTTO PER AVERLI (ATTRAVERSO TRIBUNALE DEI MINORENNI, TUTORE SE ESISTE, ASSISTENZA SOCIALE) PERCHE’ E’ UNA AZIONE DI DIFESA REALE DEL SUPREMO INTERESSE DEI MINORI DA ESPLETARE IMMEDIATAMENTE.

 

 

Viaggiare con un minore in affido: la procedura per uscire dall'Italia, con un focus sui minori non cittadini italiani

Quando un bambino o un ragazzo in affido eterofamiliare deve lasciare il territorio italiano, la famiglia affidataria si trova davanti a una procedura che cambia profondamente a seconda della cittadinanza del minore. Per un minore italiano la strada, per quanto articolata, è ormai abbastanza definita; per un minore straniero, invece, si intrecciano normativa italiana sull'affido, diritto dell'immigrazione e regole del Paese d'origine, ed è proprio qui che si concentrano i rischi maggiori di un blocco in frontiera o di un rifiuto del visto.

Prima di qualsiasi viaggio, però, c' è un passaggio che viene troppo spesso rimandato: verificare che il minore abbia tutti i documenti di identità necessari alla vita quotidiana, non solo ai viaggi. Certificato di nascita, codice fiscale, carta d'identità, passaporto se straniero, tessera sanitaria sono strumenti che servono per la scuola, la salute, lo sport, prima ancora che per partire. Procurarseli attraverso il Tribunale per i Minorenni, il tutore (se nominato) e i Servizi Sociali è un atto di tutela del minore da attivare subito, indipendentemente dal fatto che un viaggio sia previsto.

 

Viaggiare in Italia

Gli spostamenti sul territorio nazionale rientrano nella gestione ordinaria dell' affido e non richiedono autorizzazioni giudiziarie. È comunque necessario inviare una comunicazione scritta ai Servizi Sociali del Comune che segue il minore, indicando le date del viaggio, il mezzo di trasporto, l'indirizzo della struttura ricettiva ed eventuali recapiti telefonici. Durante il viaggio è bene avere sempre con sé la carta d'identità e la tessera sanitaria del minore, la copia del decreto del Tribunale per i Minorenni che attesta il titolo di affidatario e la ricevuta della comunicazione inviata ai Servizi Sociali ( questo sarebbe la perfezione).

 

Viaggiare all'estero: la regola generale

L'espatrio è considerato un atto di straordinaria amministrazione, che eccede i poteri ordinari riconosciuti all' affidatario dall' art. 5 della Legge 184/1983. È quindi indispensabile attivarsi con largo anticipo, indicativamente da due a sei mesi prima della partenza, perché l'iter coinvolge più soggetti: i Servizi Sociali, che inoltrano la richiesta al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni; i genitori biologici, se mantengono la responsabilità genitoriale, il cui consenso scritto resta necessario salvo diverso provvedimento del Tribunale; e, in caso di rifiuto o irreperibilità dei genitori, il Giudice Tutelare stesso, che può autorizzare in via surrogatoria valutando l'interesse del minore. Quest'ultimo passaggio è quello che richiede più tempo quando la famiglia biologica non è d'accordo sul viaggio, ed è bene non sottovalutarne le tempistiche.

Per la partenza occorrono in genere:

  • un documento di viaggio valido per la destinazione (carta d'identità valida per l'espatrioper i Paesi UE , passaporto per i Paesi extra-UE), la cui richiesta va firmata dai genitori biologici o dal tutore legale;
  • l'autorizzazione scritta del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni allo specifico viaggio;
  • per i minori sotto i 14 anni che viaggiano con l'affidatario (e non con genitore o tutore), la Dichiarazione di accompagnamento, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e vidimata dalla Questura, richiedibile anche online tramite il portale Passaporto Online della Polizia di Stato;
  • la copia del decreto di affido e la lettera di affidamento del Comune;
  • la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per l'assistenza sanitaria nei Paesi UE.

È utile sapere che dai 14 ai 18 anni il minore può viaggiare anche senza accompagnatore, purché in possesso di un documento valido per l'espatrio; sotto i 14 anni l'accompagnamento da parte di un adulto diverso dai genitori o dal tutore richiede sempre la dichiarazione resa in Questura. Vale infine la pena di verificare sempre le condizioni contrattuali del vettore (aereo, ferroviario) prima dell'acquisto dei biglietti, perché alcune compagnie applicano restrizioni proprie ai minori accompagnati da adulti diversi dai genitori biologici.

 

Il caso dei minori non cittadini italiani: la vera area di attenzione

Quando il minore in affido non ha la cittadinanza italiana, la procedura si complica perché lo Stato italiano non ha titolo per emettere un documento di viaggio valido all'espatrio: il passaporto deve provenire dalle autorità del Paese di origine del minore, in pratica dal Consolato o dall' Ambasciata competente in Italia. La Dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura italiana, pensata per i cittadini italiani, potrebbe non essere riconosciuta o sufficiente per le autorità estere: è quindi indispensabile, caso per caso, verificare direttamente con il consolato del Paese di cittadinanza del minore quali documenti aggiuntivi siano richiesti, per evitare un blocco in frontiera già al momento dell'imbarco.

Il quadro normativo di riferimento è quello del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998, artt. 31 e 32): il minore affidato ai sensi della Legge 184/1983 ha diritto al soggiorno in Italia, ma l';espatrio temporaneo e il rientro restano subordinati al possesso di un titolo di viaggio valido emesso dal Paese d'origine. Se il minore straniero è anche non accompagnato (msna) o è stato affidato dopo un percorso di tutela ai sensi della Legge 47/2017 (la cosiddetta Legge Zampa), per l'espatrio temporaneo è necessario il coinvolgimento diretto del tutore legale nominato dal Tribunale e l'autorizzazione espressa del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare; non basta, in questi casi, il solo consenso della famiglia affidataria.

A questo si aggiunge un livello internazionale:

la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (1989), recepita in Italia con la L. 176/1991, impone all'art. 3 che l'interesse superiore del minore sia sempre preminente nelle decisioni amministrative e giudiziarie, e all'art. 11 obbliga gli Stati a combattere i trasferimenti illeciti e i mancati rientri dei minori dall' estero. È anche per questo motivo che, per i minori stranieri sotto tutela pubblica, i Tribunali tendono a richiedere decreti più stringenti e dettagliati prima di autorizzare l'uscita dal territorio nazionale.

In sintesi, per un minore straniero in affido che debba lasciare l'Italia conviene mettere in conto, oltre ai passaggi già descritti per i viaggi all'estero, anche: il contatto diretto e tempestivo con il Consolato o l'Ambasciata del Paese di cittadinanza del minore per conoscere i requisiti specifici di uscita e rientro; la verifica della validità del permesso di soggiorno del minore, se presente, e delle condizioni per il suo rientro in Italia; il coinvolgimento formale del tutore legale, ove nominato, in ogni fase della richiesta; e un margine di tempo ancora più ampio rispetto ai due-sei mesi indicati in via generale, proprio per la possibile interlocuzione con autorità estere.

Riferimenti normativi essenziali

  • Legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), in particolare l’art. 5 sui poteri dell’affidatario;

  • artt. 316, 320 e 337-ter del Codice Civile, sulla responsabilità genitoriale nelle decisioni di maggiore interesse per il figlio;

  • Legge 21 novembre 1967, n. 1185 sui passaporti, art. 3 (consenso dei genitori e potere surrogatorio del Giudice Tutelare) e art. 14 sulla dichiarazione di accompagnamento;

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico Immigrazione, artt. 31 e 32, sulla condizione del minore straniero;

  • Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Legge Zampa), sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati;

  • Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (1989), recepita con L. 176/1991, artt. 3 e 11.

Link utili

Ministero dell’Interno – Documenti richiesti ai cittadini dell’Unione (regole per minori in viaggio, dichiarazione di accompagno)

Polizia di Stato – Passaporto Online (richiesta dichiarazione di accompagnamento)

Polizia di Stato – Modulo Dichiarazione di accompagnamento (pdf)

Your Europe (UE) – Documenti per minori che viaggiano nell’UE

Normattiva – testo della Legge 184/1983 e normativa consolidata

Famiglie Numerose – Sussidiario sull’Affido Familiare (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Consolato d’Italia a Londra – Accompagnamento di minori di 14 anni che viaggiano con persona diversa dai genitori

 

Nota: per i minori non cittadini italiani, questi riferimenti vanno sempre integrati con un’interlocuzione diretta con il Consolato o l’Ambasciata del Paese di cittadinanza del minore, poiché le regole di uscita e rientro dipendono dalla normativa di quello Stato e non sono armonizzate a livello europeo.

 

QUINDI Cosa fare in concreto

 

Viaggi in Italia

I viaggi sul territorio nazionale rientrano nella gestione ordinaria dell'affido.

Cosa fare e a chi comunicarlo: Devi inviare una comunicazione scritta ai Servizi Sociali del Comune di riferimento che seguono il minore. Indica le date esatte del viaggio, il mezzo di trasporto, l'indirizzo della struttura dove alloggerete ed eventuali recapiti telefonici.

Documenti necessari da portare con te:

  • Carta d'identità del minore.
  • Tessera sanitaria del minore (fondamentale per qualsiasi necessità medica).
  • Copia del decreto del Tribunale per i Minorenni (che attesta il tuo titolo di affidatario).
  • Ricevuta della comunicazione inviata ai Servizi Sociali. 

Viaggi all'Estero

L'espatrio richiede una procedura più complessa e rigorosa. È fondamentale attivarsi da 2 a 6 mesi prima della partenza. I viaggi all’estero rientrano negli atti di straordinaria amministrazione.

 A chi chiedere l'autorizzazione?

I Servizi Sociali e il Giudice: Devi presentare una richiesta ufficiale ai Servizi Sociali che seguono il caso. Saranno loro a inoltrare l'istanza al Giudice Tutelare o direttamente al Tribunale per i Minorenni per ottenere il decreto di autorizzazione al viaggio.

I Genitori Biologici: Se i genitori biologici mantengono la responsabilità genitoriale (e non c'è un divieto espresso nel decreto di affido), serve il loro consenso firmato per l'espatrio del figlio. In caso di loro rifiuto o irreperibilità, sarà il Giudice Tutelare a decidere se concedere l'autorizzazione speciale surrogatoria valutando l'interesse del minore. (Attenzione a non sottovalutare questa parte per le tempistiche che richiede se la famiglia biologica (genitori) esercente la responsabilità genitoriale non è in accordo con il viaggio).

2. Che documenti servono per l'espatrio?

  • Documento di viaggio valido: Carta d'identità valida per l'espatrio (per i paesi UE) o Passaporto (per paesi extra-UE). Nota: la richiesta del documento d'identità deve essere firmata dai genitori biologici o dal tutore legale.
  • Autorizzazione scritta del Giudice: Il decreto cartaceo (o autorizzazione) del Giudice Tutelare o del Tribunale dei Minorenni che approva formalmente lo specifico viaggio all'estero.
  • Dichiarazione di Accompagnamento (per minori di 14 anni): Se il minore ha meno di 14 anni e viaggia con te (che sei l'affidatario e non il genitore biologico/tutore legale), la legge italiana richiede la Dichiarazione di accompagnamento firmata da chi ha la responsabilità genitoriale e vidimata dalla Questura. Puoi inoltrare la richiesta online tramite il portale dell' Agenda Passaporti della Polizia di Stato.
  • Documenti dell'affido: Copia del decreto di affido eterofamiliare e la lettera di affidamento del Comune.
  • Tessera TEAM: La Tessera Europea di Assicurazione Malattia per l'assistenza sanitaria nei paesi dell'Unione Europea.

!!!!! Due casi particolari a cui prestare attenzione

  • Se il minore è di nazionalità straniera: Se il minore in affido non ha la cittadinanza italiana, la dichiarazione di accompagnamento della Questura italiana potrebbe non essere applicabile. In questo caso, oltre al passaporto del paese d'origine e all'eventuale permesso di soggiorno, è indispensabile verificare le regole del proprio consolato o dell'ambasciata dello Stato di appartenenza del minore per non rischiare il blocco alla frontiera.
  • Regole delle compagnie di trasporto: Alcune compagnie aeree o ferroviarie applicano restrizioni rigide sui minori che viaggiano con adulti diversi dai genitori biologici. Verifica sempre le condizioni contrattuali del vettore prima di acquistare i biglietti.

 

 

 

 

approfondimenti e link:

https://www.famiglienumerose.org/wp-content/uploads/news_files/Sussidiario%20Affido%20Familiare.pdf

https://sdg.interno.gov.it/it/a1-documenti-richiesti-ai-cittadini-dellunione

https://passaportonline.poliziadistato.it/

https://questure.poliziadistato.it/it/Belluno/articolo/8345bd973be098cd581070002https://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf

https://www.comune.gossolengo.pc.it/it/page/dichiarazione-di-accompagnamento-del-minore-di-anni-14-che-viaggia-all-estero

https://conslondra.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/notarile/accompagnamento-di-minori-di-14-anni-che-devono-viaggiare-con-persona-diversa-dai-genitori/

normativa:

  1. VIAGGI FUORI DALL’ITALIA (fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Parole nuove per l’affidamento familiare. Sussidiario per operatori e famiglie). COSA DICE: la L. 1185/1967 Il minore può recarsi fuori dall’Italia, nei paesi Europei con documenti che autorizzano l’espatrio. IN PRATICA SIGNIFICA CHE... Può trattarsi di una procedura complessa e lunga: è quindi opportuno attivarsi con 1 o 2 mesi di anticipo. La richiesta per ottenere il documento (carta d’identità o passaporto) per potersi recare all’esterno con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore; in assenza del consenso dei genitori, il Giudice Tutelare può autorizzare l’espatrio. Nel caso di minori in affido sotto i 14 anni, chi esercita la potestà genitoriale deve indicare anche i nominativi di chi è abilitato ad accompagnare il minore all’estero (ad esempio i nominativi della famiglia affidataria); in assenza del consenso dei genitori, va chiesta autorizzazione al Giudice Tutelare o, nel caso di affido giudiziale, al Tribunale per i Minorenni. Per minori sotto i 14 anni, in genere occorre presentare al Commissariato di Polizia di zona richiesta di rilascio di lasciapassare, corredata della necessaria documentazione (es. certificato di nascita del minore ad uso espatrio, fotografie del minore, copia della documentazione relativa all’affidamento da parte del Comune agli affidataria, nulla osta all’espatrio da parte della competente Autorità Giudiziaria, …).

 

  1. Quadro Generale sull'Affidamento e Poteri dell'Affidatario

L'affidamento non trasferisce la responsabilità genitoriale (ex potestà) all'affidatario, ma solo i poteri di gestione ordinaria. L'espatrio è considerato un atto di straordinaria amministrazione, per il quale la legge richiede l'intervento dei genitori biologici o del Giudice.

  • Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori):

    • Articolo 5 (Doveri e poteri dell'affidatario): Stabilisce che l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie, ma deve tenere conto delle indicazioni dei genitori (se non decaduti). Poiché il viaggio all'estero supera la routine quotidiana, non rientra nei poteri autonomi dell'affidatario sanciti da questo articolo.

  • Articoli 316, 320 e 337-ter del Codice Civile: Sanciscono che la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse per i figli (tra cui l'espatrio e il rilascio dei documenti d'identità) spettano di comune accordo ai genitori biologici, salvo diverse disposizioni restrittive del Tribunale

.

 

  1. Normativa su l'Espatrio dei Minori di Cittadinanza Italiana

Se il minore in affido è cittadino italiano, la procedura per i documenti e il passaggio della frontiera segue le leggi nazionali sui passaporti e la pubblica sicurezza.

  • Legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti):

    • Articolo 3, lettera a) (Modificato dal D.L. 69/2013): Dispone che per il rilascio del documento valido per l'espatrio del minore è necessario il consenso di entrambi i genitori biologici.

    • In caso di dissenso, rifiuto, irreperibilità di uno o entrambi i genitori, o qualora l'affido sia giudiziale con sospensione della responsabilità, entra in gioco il potere surrogatorio del Giudice Tutelare (Art. 316 c.c. e Art. 3, L. 1185/1967), che rilascia il Nulla Osta surrogando il consenso mancante.

  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 400/A/2014/1.1.1 (Disciplina della "Dichiarazione di Accompagnamento"):

    • In base all'art. 14, comma 2 della Legge 1185/1967, i minori italiani under 14 che espatriano accompagnati da persone diverse dai genitori (come le famiglie affidatarie) devono possedere una Dichiarazione di accompagnamento sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale (o autorizzata dal Giudice) e vistata dalla Questura.

 

  1. Normativa sull'Espatrio dei Minori di Cittadinanza Straniera

Se il minore in affido non ha la cittadinanza italiana, lo Stato italiano non ha la sovranità per emettere documenti d'identità validi per l'espatrio (passaporto del paese d'origine). La materia è regolata dal diritto internazionale e dal Testo Unico Immigrazione.

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione - TUI):

    • Articolo 31 e Articolo 32: Regolano la condizione giuridica del minore straniero sul territorio. Se il minore è affidato ai sensi della Legge 184/1983, ha diritto al soggiorno, ma l'espatrio temporaneo e il rientro in Italia sono subordinati al possesso di un titolo di viaggio valido emesso dalle autorità del suo Paese d'origine (Consolato/Ambasciata in Italia).

  • Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati - cd. "Legge Zampa"):

    • Garantisce ai minori stranieri (anche non accompagnati e poi affidati) gli stessi identici diritti dei minori italiani in materia di protezione. Per il loro espatrio temporaneo per vacanza, pur applicandosi i principi di tutela italiani, è necessario il coinvolgimento del Tutore Legale nominato dal Tribunale e l'autorizzazione espressa del Tribunale per i Minorenni (o del Giudice Tutelare).

  • Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (1989) - Articoli 3 e 11:

    • Riconosciuta dall'ordinamento italiano con L. 176/1991. L'Articolo 3 impone che in ogni decisione giudiziaria o amministrativa l'interesse superiore del minore deve essere preminente. L'Articolo 11 obbliga gli Stati a combattere i trasferimenti illeciti e i non rientri dei minori all'estero; per questo motivo, le frontiere esterne richiedono decreti stringenti del Tribunale prima di far uscire un minore straniero sotto tutela pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivi commento

Commenti: 0