di Emilia Russo
Nell'affido, soprattutto nell'affido ponte, il bambino viene accolto temporaneamente da una famiglia mentre si lavora per costruire il suo futuro: il rientro nella famiglia d'origine, un affidamento lungo o, nei casi previsti, un'adozione.
Proprio perché gli adulti possono cambiare, la legge ha introdotto il principio della continuità degli affetti: i legami significativi costruiti durante l'affido non dovrebbero essere cancellati come se non fossero mai esistiti.
Perché una famiglia può essere temporanea. Un affetto no.
La continuità degli affetti nell'affido familiare è un principio che nel diritto italiano ha avuto un percorso lungo e ondivago prima di trovare una collocazione normativa degna di questo nome. L'art. 337-ter c.c. impone al giudice di tutelare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con le persone che si sono prese cura di lui. La legge 184/1983, più volte modificata, riconosce — almeno in teoria — che il legame affettivo costruito nel tempo ha un valore giuridicamente rilevante, non solo sentimentale.
La Corte di Cassazione, in più pronunce (tra cui la celebre ord. 7559/2021 sul diritto del minore alla continuità affettiva con la famiglia affidataria), ha affermato che il giudice deve valutare concretamente il pregiudizio derivante dalla rottura di un legame consolidato. Non è discrezionale. È un obbligo.
La Convenzione di Strasburgo sui diritti del fanciullo, l'art. 8 CEDU, la stessa Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia parlano tutti di rapporti, di relazioni, di vita familiare di fatto. Usano verbi concreti: vedere, frequentare, mantenere.
La legge, insomma, parla di esserci. Di presenza. Di corpi nello stesso spazio.
Poi arriva lo psicologo che la pensa diversamente.
Ed è qui che comincia il racconto — nel senso più letterale del termine.
Perché ad un certo punto, nella catena decisionale che riguarda il destino di un bambino, si inserisce una figura che ha il potere di riscrivere la realtà. Non la realtà materiale, beninteso — quella rimane quella che è, con le sue cene, i suoi mal di pancia notturni, i suoi compleanni, le sue mattine difficili. No: lo psicologo riscrive la realtà psichica del bambino, e lo fa con uno strumento elegante e inoppugnabile.
Lo strumento si chiama narrazione.
La famiglia che ti ha cresciuto non deve essere frequentata. Deve essere raccontata. Trasformata in storia. In favola, quasi — la favoletta della famiglia affidataria, quella brava gente che c'era e poi non c'è più. Non è una perdita. È un capitolo. Chiuso, rilegato, depositato ordinatamente nell'archivio della memoria del bambino.
La maestra delle elementari — quella gentile, quella con i capelli bianchi che ti ha insegnato a leggere — sparisce anche lei, e nessuno la piange. Perché è normale che sparisca. È il ciclo della vita. È la transizione evolutiva. Ed ecco: la famiglia affidataria è esattamente come la maestra delle elementari. Un passaggio. Una tappa. Una figura funzionale a un momento, non a una vita.
Geniale, no? Con un'unica operazione concettuale si neutralizza un legame di anni, si svuota di contenuto traumatico l'abbandono, e si mette tutto a posto in una bella cornicetta narrativa.
Il trauma non esiste — a patto che qualcuno glielo racconti bene.
Nell'architettura di questo sistema, esiste però una gerarchia implicita, mai del tutto esplicitata ma sempre operante.
I genitori biologici sono. Esistono ontologicamente, a prescindere da ciò che hanno fatto o non fatto, da ciò che sono stati capaci o incapaci di dare. Hanno un diritto alla frequentazione che non si guadagna e non si perde facilmente, perché è iscritto nel sangue, nel DNA, nella categoria.
I genitori affidatari erano. Imperfetto che diventa passato remoto con una velocità sorprendente. La loro frequentazione non è un diritto del bambino — è una concessione, un'opzione terapeutica, uno strumento eventuale da calibrare caso per caso, da sospendere se disturba il processo di re-integrazione, da riprendere forse, chissà, se serve a qualcosa.
Il bambino non ha diritto a entrambi. Ha diritto ai biologici e, se avanza spazio, alla storia degli affidatari.
Qui si annida la questione che dovrebbe fare "arrabbiare" non solo chi lavora nell'affido, ma chiunque si occupi di diritto.
Lo psicologo non è il giudice. Eppure nei procedimenti minorili lo psicologo — nella veste di consulente tecnico d'ufficio, di operatore dei servizi sociali, di terapeuta del bambino — esercita un'influenza sulla decisione giudiziaria che spesso supera quella degli avvocati, delle parti, persino delle norme.
Il CTU scrive una relazione. Il giudice, salvo casi eccezionali, la segue. La relazione è costruita su categorie psicologiche — attaccamento, elaborazione, narrazione, integrazione — che hanno una parvenza scientifica ma che in realtà incorporano scelte valoriali implicite: su cosa sia una famiglia, su cosa sia un trauma, su cosa meriti di essere preservato e cosa no.
Nessuno chiede al giudice di sindacare quelle scelte valoriali. Nessuno mette a verbale che "la continuità degli affetti come narrazione" è una posizione, non un dato scientifico. Che ci sono psicologi che la pensano diversamente. Che la letteratura sull'attaccamento — quella vera, quella di Bowlby, di Ainsworth, degli studi longitudinali — dice esattamente il contrario: che i legami si costruiscono nel tempo, nel corpo, nella ripetizione quotidiana, e che la loro interruzione brusca lascia tracce che nessuna narrazione cancella.
La legge dice frequentazione. Lo psicologo dice racconto. Il giudice segue lo psicologo.
Il punto non è essere contro gli psicologi. Il punto è che il diritto non può essere delegato interamente a una disciplina che non ha vincoli normativi, che non è soggetta allo stesso tipo di controllo e impugnabilità delle decisioni giuridiche, e che — in buona fede o meno — porta dentro le aule dei tribunali un sistema di valori travestito da scienza.
La continuità degli affetti è un diritto. Non una tecnica narrativa. Non una scelta terapeutica. Non un'opzione da esercitare a discrezione di chi, in quel momento, ha il potere di decidere cosa è bene per un bambino.
È un diritto. E i diritti si esercitano, non si raccontano.
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