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La violenza istituzionale e vittimizzazione secondaria: quando il danno arriva da chi dovrebbe proteggere

di Emilia Russo

Pochi giorni fa, l’Ordine Assistenti Sociali della Regione Toscana, in collaborazione con la Regione Toscana, ha lanciato un coraggioso progetto di ascolto rivolto alle associazioni e agli operatori del settore. L’obiettivo è qualificare il sistema dei servizi sociali e sociosanitari, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto delle forme di violenza istituzionale che, anche senza intenzione, possono generare disuguaglianze o sofferenza.  Da qui questo spunto di riflessione.

 

Nel linguaggio giuridico, per violenza istituzionale si intende quell’insieme di comportamenti, atti, omissioni o prassi posti in essere da soggetti pubblici — o comunque investiti di una funzione pubblica — che, invece di garantire diritti e tutela, producono un danno ingiusto alla persona.

Non si tratta di violenza fisica. più spesso essa si manifesta in forme indirette, burocratiche o procedurali, ma non per questo meno incisive: ritardi ingiustificati, mancato ascolto, decisioni arbitrarie, uso distorto del potere, carenze organizzative croniche che incidono sui diritti fondamentali.

La vittimizzazione secondaria è  strettamente collegata alla violenza istituzionale e fa riferimento al trauma aggiuntivo subito, in alcuni circostanze, dalle vittime a causa delle risposte inadeguate delle istituzioni. Alcuni esempi includono interrogatori ripetuti e umilianti, dubbi sulla credibilità delle vittime e atteggiamenti colpevolizzanti che scoraggiano le denunce.

 

Inquadramento giuridico

 Dal punto di vista tecnico, la violenza istituzionale non costituisce una fattispecie penale autonoma tipizzata nel nostro ordinamento. Essa rappresenta piuttosto una categoria interpretativa, utilizzata in dottrina e giurisprudenza per descrivere situazioni in cui l’azione pubblica viola principi costituzionali.

I riferimenti normativi principali sono:

Art. 2 Cost. – tutela dei diritti inviolabili della persona

Art. 3 Cost. – principio di uguaglianza e non discriminazione

Art. 24 Cost. – diritto alla difesa

Art. 97 Cost. – buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione

Quando l’azione istituzionale si discosta da tali principi, si configura un illecito amministrativo, civile o, nei casi più gravi, penale (abuso d’ufficio, omissione di atti d’ufficio, maltrattamenti, ecc.).

La Convenzione di Istanbul ha avuto un ruolo significativo nel contrasto della violenza istituzionale introducendo obblighi giuridici vincolanti per gli Stati firmatari.

La Convenzione impone agli Stati di adottare misure adeguate per tutelare le vittime e prevenire comportamenti istituzionali che possano causare ulteriore sofferenza. Questo ha portato in molti Paesi, tra cui anche l’Italia, alla creazione di protocolli specifici per le forze dell’ordine, operatori sanitari e magistrati, al fine di ridurre la vittimizzazione secondaria durante le fasi investigative e giudiziarie.

Uno degli strumenti più efficaci per contrastare la violenza istituzionale è la formazione. La Convenzione stabilisce che gli Stati devono garantire una formazione continua per operatori sociali, magistrati e forze dell’ordine affinché sappiano individuare, riconoscere e affrontare la violenza, senza perpetrare stereotipi o atteggiamenti colpevolizzanti.

 

In termini pratici, la violenza istituzionale può concretizzarsi attraverso:

Violenza procedurale

Si verifica quando i procedimenti amministrativi o giudiziari diventano eccessivamente lunghi, complessi o vessatori, impedendo di fatto l’esercizio di un diritto.

Esempio tipico: ritardi sistematici nei provvedimenti che incidono sulla vita familiare o sui diritti dei minori.

Violenza relazionale

Riguarda il modo in cui le istituzioni trattano il cittadino: linguaggio svalutante, mancato ascolto, atteggiamenti pregiudiziali.

Qui il danno non è solo giuridico, ma anche psicologico.

Violenza strutturale

Dipende da carenze organizzative croniche: mancanza di personale, servizi insufficienti, assenza di coordinamento tra enti.

Non c’è necessariamente un responsabile individuale, ma il sistema nel suo complesso produce un danno.

Ambiti in cui è più frequente

La letteratura giuridica e sociale evidenzia che il fenomeno emerge soprattutto in contesti ad alta vulnerabilità:

  • sistema sanitario
  • sistema penitenziario
  • servizi sociali e tutela minorile
  • procedure migratorie
  • giustizia civile e familiare

In tali ambiti il cittadino si trova in posizione di forte asimmetria rispetto all’istituzione.

 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte condannato gli Stati quando inefficienze o omissioni istituzionali hanno prodotto lesioni dei diritti fondamentali, qualificando tali situazioni come violazioni della Convenzione. In questo senso, la violenza istituzionale si collega al concetto di responsabilità dello Stato per cattiva amministrazione.

 

In sintesi, in termini giuridicamente corretti ma comprensibili, si può definire la violenza istituzionale come:

l’esercizio distorto, inefficiente o arbitrario del potere pubblico che, invece di tutelare, comprime o lede i diritti fondamentali della persona.

Non è sempre evidente, non sempre è intenzionale, ma è particolarmente grave proprio perché proviene da chi, per mandato costituzionale, dovrebbe garantire protezione, equità e giustizia.

 

La violenza istituzionale nell’adozione e nell’affido: profili giuridici e ricadute umane

Nel mondo dell’affido e dell’adozione, la violenza istituzionale è un tema poco trattato, quasi assente nella letteratura giuridica. Eppure, per chi lavora ogni giorno con minori e famiglie vulnerabili, le esperienze dirette raccontano un’altra storia: ritardi, rigidità procedurali, incomunicabilità tra enti e mancata attenzione alla dimensione emotiva del minore possono produrre danni profondi.

Per provare a dare voce a queste esperienze, ci siamo avvalsi sia della nostra lunga esperienza associativa sia del supporto di strumenti  come ChatGPT, per organizzare e rendere comprensibile un fenomeno complesso. L’obiettivo è anche raccogliere testimonianze di famiglie e operatori, per costruire una mappatura reale di ciò che spesso resta invisibile.

Nel campo della tutela minorile, il concetto di violenza istituzionale assume una rilevanza particolarmente delicata, poiché incide su diritti fondamentali di soggetti in condizione di massima vulnerabilità: i minori, le famiglie biologiche e le famiglie coinvolte nei percorsi di affido e adozione.

In questo ambito, la violenza non si manifesta in forme esplicite o materiali. Essa si concretizza piuttosto attraverso procedure, prassi e omissioni che, pur formalmente legittime, producono effetti lesivi sul piano giuridico, relazionale ed emotivo.

 

Inquadramento giuridico

Nel sistema italiano, l’affido e l’adozione sono disciplinati principalmente dalla legge 184/1983, fondata sul principio cardine del superiore interesse del minore.

Ne deriva che ogni intervento delle istituzioni — tribunali, servizi sociali, enti autorizzati — deve rispettare alcuni principi fondamentali, ne elechiamo alcuni:

  • diritto di cura
  • proporzionalità degli interventi
  • temporaneità dell’affido
  • diritto del minore alla continuità affettiva
  • diritto all’ascolto
  • diritto alla stabilità delle relazioni significative

Quando tali principi vengono disattesi non per scelta consapevole, ma per rigidità procedurali, inefficienze o prassi distorte, si configura una forma di violenza istituzionale.

 

Le principali forme nel sistema di tutela minorile

Violenza da tempi procedurali eccessivi

Una delle manifestazioni più frequenti riguarda la dilatazione dei tempi decisionali. Nel contesto dell’affido, ciò può tradursi in:

  • proroghe reiterate senza progettualità chiara
  • permanenza prolungata in situazioni di incertezza
  • mancata definizione di percorsi di rientro o adottabilità

In termini giuridici, il danno consiste nella violazione del diritto del minore alla stabilità affettiva e alla continuità delle relazioni.

Violenza da frammentazione istituzionale

Nel sistema di tutela minorile operano molteplici soggetti: servizi sociali, autorità giudiziaria, comunità, enti.

Quando manca coordinamento, si genera una (ir)responsabilità sistemica, che può produrre:

  • decisioni contraddittorie
  • comunicazioni incomplete
  • scarico di responsabilità tra enti

Il minore e le famiglie diventano così oggetto di un procedimento, anziché soggetti di un progetto.

 

Violenza relazionale e burocratica

Si tratta di una dimensione spesso sottovalutata ma giuridicamente rilevante.

Essa si manifesta attraverso:

  • linguaggi tecnici incomprensibili
  • mancato coinvolgimento delle famiglie nelle decisioni
  • atteggiamenti pregiudiziali verso genitori fragili o affidatari o adottivi a rischio giuridico

Tali condotte incidono sul diritto alla partecipazione e all’informazione, principi riconosciuti anche a livello europeo.

Violenza da rigidità del sistema

Un’ulteriore forma si verifica quando l’applicazione delle norme diventa formalistica, perdendo di vista la realtà concreta del minore.

Esempi tipici:

  • separazione di fratelli per ragioni organizzative
  • interruzione di legami affettivi consolidati per motivi procedurali
  • mancato riconoscimento del ruolo affettivo delle famiglie affidatarie

In questi casi, la lesione non riguarda solo diritti giuridici, ma anche la dimensione identitaria del minore.

 

Le conseguenze

La violenza istituzionale nel sistema di tutela minorile produce effetti profondi:

Sul minore

  • insicurezza relazionale
  • perdita di fiducia negli adulti
  • trauma da instabilità affettiva

Sulle famiglie affidatarie e adottive

  • senso di impotenza
  • burnout emotivo
  • sfiducia verso le istituzioni

Sulle famiglie d’origine

  • percezione di esclusione
  • difficoltà nei percorsi di recupero genitoriale

 

Profili di responsabilità

Dal punto di vista giuridico, la violenza istituzionale può tradursi in:

  • responsabilità civile della pubblica amministrazione
  • responsabilità disciplinare dei funzionari
  • violazione dei diritti convenzionali tutelati a livello europeo

Sempre più spesso la giurisprudenza riconosce che anche l’inerzia o la cattiva organizzazione possono integrare un illecito.

Nel settore dell’adozione e dell’affido, la violenza istituzionale non nasce  da intenzioni punitive, ma da un sistema che, quando perde la centralità della persona, finisce per trasformare strumenti di tutela in fattori di sofferenza.

Si può quindi affermare che:

la violenza istituzionale nella tutela minorile si verifica quando le procedure prevalgono sulle relazioni, e l’amministrazione del diritto smette di essere anche cura della persona.

Per prevenirla non bastano norme: occorrono formazione, coordinamento tra servizi, tempi certi e, soprattutto, una cultura che riconosca il minore non come oggetto di intervento, ma come soggetto di diritti.

 

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Commenti: 4
  • #1

    Elena (lunedì, 16 febbraio 2026 14:05)

    È un problema enorme , complesso , delicato , ma proprio per questo è positivo che qualcuno voglia parlarne. Credo che tutti abbiamo delle storie di esperienze brutte , diciamolo pure senza paura , brutte ,con le istituzioni che non sempre tutelano e a volte deludono chi cerca ascolto per capire , non per giudicare e poi scegliere cosa fare , non prima , senza capire , non per punire e risolvere i problemi d' autorità , che non risolve niente , è la legge del più forte . Mi è successo di cercare aiuto a scuola e di avere trovato un muro di incomprensione , facile compatimento e alla fine di essere stata giudicata da chi credeva di sapere già tutto e mi ha umiliata , derisa , fatta sentire sbagliata , addirittura una simulattice in cerca di attenzione , cose da ragazzini , col risultato che ho dovuto aspettare di cresce , di essere maggiorenbe per sentirmi sicura di avere dei diritti e di poter pretendere il rispetto che a un bambino era negato , trattato come una cosa che non può capire , ho dovuto aspettare per cercare un aiuto valido per capire e superare la paura , rabbia e risentimento per non essere stata ascoltata prima . Ce l' ho fatta , sono stata fortunata, ma non tutti ce la fanno e questo non va bene

  • #2

    M'aMa -Dalla Parte dei Bambini (lunedì, 16 febbraio 2026 14:20)

    Grazie Elena,
    grazie di aver condiviso la tua storia di violenza istituzionale �❤️

  • #3

    Annalisa (lunedì, 16 febbraio 2026 19:25)

    Non saprei da dove cominciare ma direi che come famiglia affidatari a siamo già al secondo affido e siamo stati "violentati" in tutti e due così tante volte da aver creato quasi assuefazione. Il che non è bello. Per niente.
    Se non fosse per i piccini che ci vengono affidati e per la loro serenità mi verrebbe da mandare tutti a boschire...
    Non ho parole, leggendo questo articolo, di quello che provo e ho provato...

  • #4

    Lele (mercoledì, 18 febbraio 2026 14:26)

    Anche noi ne abbiamo subite durante l'indagine psicosociale per disponibilità all'adozione... Dicono spesso "voi non scegliete i servizi, ma nemmeno loro scelgono voi", ma hanno scelto il ruolo, che sia adeguato seguirlo con competenza e rispetto!
    Tra le nostre esperienze:
    Suggerire di cambiare terapeuta (con psicoterapia già in corso) per fare una terapia di un approccio specifico, svalutando il percorso in corso; prorogare i termini dell'indagine psicocoaile perché dovevano andare in ferie estive, per poi segnare sulla relazione che si rendeva necessaria la proroga perché noi avevamo esteso all'internazionale. Peccato che già dal primo colloquio l'AS disse "visti i tempi vi anticipiamo che sarà necessario avvalerci della proroga". Vanno benissimo le vacanze, diritto umanissimo, ma non che la responsabilità dichiarata della scelta ricada sulla coppia, perché resta una stortura. Anche questa è Violenza!