di Emilia Russo
L’affidamento eterofamiliare trova la propria disciplina nella Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche la quale pone al centro il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia (art. 1 L. 184/1983 e ss). L’allontanamento costituisce misura eccezionale, attivabile solo quando la famiglia d’origine versi in una situazione di temporanea inidoneità.
L’articolo 2 L. 184/1983 qualifica l’affidamento familiare come intervento a carattere temporaneo, prevedendone una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la cessazione della misura arrechi pregiudizio al minore.
Sebbene la cornice normativa sia improntata alla temporaneità, l’esperienza applicativa dimostra che numerosi affidamenti si protraggono nel tempo, mediante reiterate proroghe, assumendo una connotazione di fatto “sine die”, in ragione della preminenza del superiore interesse del minore alla stabilità affettiva o altro.
La legittimazione del tutore all’attivazione dell’affido consensuale
Il profilo centrale attiene alla legittimazione del tutore ad attivare il procedimento di affidamento consensuale.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, L. 184/1983, l’affidamento familiare può essere disposto con il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, ed è reso esecutivo con provvedimento del Giudice Tutelare.
Qualora i genitori siano deceduti, decaduti, sospesi dall’esercizio della responsabilità genitoriale ovvero comunque impossibilitati ad esercitarla, trova applicazione la disciplina della tutela, regolata dagli articoli 343 e seguenti del Codice Civile. Il tutore assume la rappresentanza legale del minore e ne cura gli interessi personali e patrimoniali, esercitando i poteri propri della responsabilità genitoriale nei limiti stabiliti dalla legge.
Ne consegue che, laddove la responsabilità sul minore sia esercitata dal tutore, è quest’ultimo il soggetto legittimato a prestare il consenso all’affidamento familiare.
In termini giuridici, il tutore: è titolare della legittimazione sostanziale alla manifestazione del consenso; può promuovere l’attivazione del procedimento di affidamento consensuale;
agisce in rappresentanza del minore, nel rispetto del principio del superiore interesse di quest’ultimo.
Resta fermo che l’affidamento consensuale non produce effetti in via automatica, essendo necessario il provvedimento di esecutività del Giudice Tutelare, cui compete la verifica della legittimità, congruità e conformità della misura all’interesse del minore.
Una previsione normativa poco utilizzata
Sebbene la legge preveda espressamente questa possibilità, nella prassi l’affido consensuale attivato dal tutore è poco utilizzato.
Nella maggior parte dei casi in cui i genitori non esercitano la responsabilità, si ricorre direttamente all’intervento del Tribunale per i Minorenni, attraverso un provvedimento giudiziale.
Le ragioni sono diverse: spesso la situazione del minore è già inserita in un procedimento davanti al Tribunale; vi sono conflitti familiari o profili di pregiudizio che richiedono un controllo più ampio; si preferisce una decisione collegiale del Tribunale piuttosto che un percorso consensuale.
Tuttavia, sotto il profilo giuridico, la norma è chiara:
se il tutore esercita la responsabilità sul minore, può validamente prestare il consenso all’affidamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 184/1983, con successiva esecutività da parte del Giudice Tutelare.

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