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AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI E COLLOCAMENTO IN FAMIGLIA “AFFIDATARIA”... Ma Poi com'è andata a finire? Quali risposte?

 

Referente per il Comune di Modena del Tavolo Accoglienze

Buonasera, mi è stata girata la mail indirizzata alla collega Assistente Sociale,  Dr.sssa Paola Neri, nella quale si chiede confronto sullo strumento dell'Affido al  Servizio Sociale.

Rispondo io come Referente per il Comune di Modena del Tavolo Accoglienze e quindi anche Affido.

In effetti non  tutti i Tribunali utilizzano lo strumento dell'affido al Servizio Sociale.

Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna lo dispone all'interno dei provvedimenti che emana da molto tempo: forse, ma è una valutazione personale, è dovuta alla forte presenza dei Servizi Sociali locali .

La Dr.ssa I. , Giudice togato del TM di Bologna, scrisse ad esempio all'interno di un   verbale che l'affido al Servizio Sociale  rappresenta una limitazione della responsabilità genitoriale nei limiti degli incarichi conferiti al Servizio affidatario. 

Quindi, il provvedimento di affido al Servizio Sociale  ha un senso e   può essere eseguito solo se vengono chiaramente precisati i compiti del Servizio e gli ambiti in cui il Servizio può assumere le decisioni al posto dei genitori.

In ogni caso se ciò non avviene ovvero se i  provvedimenti non sono esaustivi   e quindi non sono precisati gli ambiti di intervento,   la regola da seguire è quella generale:

1) il Servizio affidatario in quanto "ente"  non può che delegare l'esercizio della responsabilità genitoriale ai genitori collocatari/affidatari o ai responsabili delle comunità di accoglienza;

2) Ai genitori naturali, salvo che non sia diversamente scritto nel dispositivo, rimangono le decisioni di straordinaria amministrazione.

IL Servizio sociale  del Comune di Modena non ha  mai attribuito agli  affidatari il ruolo di "collocatari"  pur vigendo un provvedimento di affido al Servizio.

Proprio perché, come detto sopra,  spetta a loro il compito di esercitare la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 5 della legge 184/83, come correttamente scriviamo anche nella dichiarazione che viene loro rilasciata.

Sperando di avere dato elementi utili saluto cordialmente

Dr.ssa Barbara Aldrovandi (Modena)

 

Comune di Guidonia

Con la comunicazione del 2014 del Ministero del Lavoro, che allego, a meno che non ci siano state diverse comunicazioni successive che la smentiscano, l'equiparazione tra affidatari e collocatari 

nell'affidamento etero familiare non dovrebbe essere messa in discussione in alcun modo. La lettera è chiarissima in merito.

E' bene comunque che i regolamenti regionali, locali, ecc. specifichino sempre questa equiparazione, al fine di fugare ogni dubbio, a mio avviso.

Jessica Cannata Guidonia

Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana

Gentilissimi,

 dato che l’Ufficio è temporaneamente ricoperto dal Segretario Generale per la sostituzione della Garante assente, e vista la di questione di carattere generale in merito alla quale viene chiesto di condividere l’elaborazione di linee guida, appare opportuno, prima di esprimersi su tale argomento, attendere il momento in cui la Garante stessa riprenderà il pieno esercizio delle sue funzioni.

 Sarà comunque nostra cura riattivare il contatto con Voi non appena sarà possibile.

 Con i migliori saluti.

 Per l’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana

Jacopo Di Sibio

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana

 

Centro affidi Comune di Firenze.

Facciamo seguito alla Vs mail del 5/7 u.s. con una serie di osservazioni.

Concordiamo con voi che la legislazione relativa all'affidamento al Servizio Sociale apra una serie di questioni e domande alle quali non è sempre facile dare risposte. Proprio a motivo della poca chiarezza alla base del tema,  i Servizi si trovano spesso a dirimere dubbi e a indirizzare le persone verso un'operatività piuttosto che un'altra.

Ogni progetto ha le proprie specificità, che dipendono da una serie di questioni di base quali appunto, l'affidamento diretto, il collocamento con affidamento al Servizio Sociale, la consensualità o la presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il grado di collaborazione tra i Servizi, la famiglia d'origine e quella affidataria/collocataria.

 In base a tali specificità, il Centro Affidi di Firenze fornisce indicazioni ai diversi attori rispetto a chi debba assumersi la responsabilità della decisione di specifici atti.

Il Centro Affidi si orienta rispetto a quanto sopra scritto, seguendo ogni volta, oltre agli atti normativi nazionali e regionali, le Linee Nazionali di Indirizzo per l'Affidamento Familiare e il Regolamento comunale per l'affido dei minori del 2017. Tale Regolamento, all'art. 2 c.3 cita: "Per affidamento familiare si intende l'affidamento temporaneo di minorenne a famiglia affidataria ovvero l'affidamento al Servizio Sociale di minorenne con "collocamento" presso famiglia affidataria". Ciò porta anche al riconoscimento del contributo economico come per l'affidamento diretto.

Inoltre, nel dicembre 2020, l'equipe del Centro Affidi ha pubblicato il Vademecum per gli affidatari "Dalla disponibilità ad una scelta consapevole" che ha visto un lungo lavoro tra l'equipe ed altre istituzioni al fine di fornire informazioni il più possibile chiare agli affidatari. Premessa di tale pubblicazione era la seguente: "Non è possibile dare risposte univoche a situazioni diverse". 

Inoltre, da un paio d'anni viene periodicamente pubblicata una newsletter ad aggiornamento e integrazione del Vademecum.

Per ultimo, ricordiamo il costante impegno del Centro Affidi nel collaborare con le associazioni di affidatari e coordinamenti associativi toscani attraverso il Protocollo d'Intesa approvato nel 2012 e regolarmente rinnovato.

Occorre sottolineare che la continua tensione a dare risposte alle questioni legate all'affidamento sono a tutela di tutti i soggetti interessati: il minore prima di chiunque altro, la sua famiglia d'origine, la famiglia affidataria/collocataria. Ricordiamo inoltre che chiarire in maniera il più possibile univoca i diversi livelli di responsabilità, limita il rischio di assumere impropriamente la responsabilità di un atto e dunque di doverne rispondere in sede civile o penale. Pertanto, come Servizio ed Equipe non ci riconosciamo nell'atteggiamento paternalistico dell'affermazione "siete solo collocatari, non potete prendere alcuna decisione", né tantomeno nell'atteggiamento di "trattare le famiglie come baby-parking".

Con rammarico abbiamo più volte osservato di non avere praticamente mai avuto riscontri da parte di affidatari rispetto al compito informativo svolto attraverso il vademecum e le newsletter, mezzi che continueremo a mettere a disposizione delle famiglie. Tali strumenti rappresentano già,  per noi,  quel lavoro che come associazione proponete e che auspichiamo possano diventare un proficuo e reciproco terreno di scambio di informazioni e spazio di miglioramento.

Cordiali Saluti 

Il Centro Affidi

 

Dott.ssa M. P. Assistente Sociale di un comune siciliano

In base alla mia personale esperienza sul lavoro, il Tribunale ha chiesto di rintracciare famiglie sul territorio con cui poter avviare un progetto di affido. Il servizio sociale presso cui lavoro è di un paese siciliano e si occupa indistintamente di tutte le aree sociali di intervento; pertanto, non esiste né il tempo né lo spazio per curare l'iter di sensibilizzazione, formazione e selezione a monte di famiglie affidatarie.

Io mi sono avvalsa del fondamentale supporto del terzo settore per rintracciare persone che volessero aprirsi all'affido e avessero seguito almeno un percorso di tipo associativo in ambito. Ho poi chiesto loro disponibilità e riflessione per partecipare a colloqui preliminari di conoscenza, in itinere di monitoraggio e a proseguire con l'affido.

Un work in progress continuo che crea una costante valutazione e la possibilità di correggere il progetto in corso, senza allungare troppo i tempi ma con attenzione alla tutela dei minori.

Sarebbe molto utile ottenere delle linee guida comuni, e in merito consiglio di spronare i vari distretti sociosanitari a livello associazionistico anche collaborando con altre realtà come l'AFAP (come credo farete già), ma soprattutto creare a livello centrale amministrativo dei percorsi formativi e valutativi minimi da aprire a tutte le famiglie che entrano nei percorsi di affido, indipendentemente dal servizio sociale cui appartengono o con cui collaborano per l'affido.

Spero di essere stata utile, ribadendo che questo contributo sia personale e non corrisponda ad alcun orientamento dell'amministrazione presso cui lavoro.

Dott.ssa M. P.

Assistente Sociale

 

Colloqui con i presidenti di Tribunali per i Minorenni

Ringraziamo i Presidenti che hanno dato il loro prezioso contributo.

Un primo presidente

ci ha spiegato come funziona nel suo tribunale l'affidamento ai servizi e il collocamento in famiglia. In poche parole : in prima battuta il minore viene sempre affidato ai servizi che hanno i poteri degli affidatari ma anche i doveri (spese extra dentisti, psicologi, ecc), la straordinaria amministrazione è del genitore oppure del tutore. Alla domanda sul ruolo del collocatario, è colui che che nutre, porta a scuola, sta con il minore. Tutto però è deciso da tutore, servizi e, dove le cose sono più complesse, dal tm e dal giudice tutelare. Dopo un congruo tempo, se tutto va bene, il collocatario diventa affidatario. Esistono decreti di affido fino ai 18 anni. Può essere che lo stesso affidatario venga nominato tutore. Ai 18 anni il ragazzo diventa maggiorenne quindi non è più competenza del tm.

Due Presidenti hanno parlato di Prassi.

Per i primi tempi affidamento al servizio, poi , se tutto funziona, affido ”diretto” alla famiglia. Il ruolo dei collocatari non viene definito.

Un presidente risponde che

E’ un tema troppo complesso per un semplice parere e il periodo e le energie non consentono una trattazione diffusa del tema.

Premesso che non condivido né in fatto (come ricostruzione storica delle ragioni per cui negli affidi giudiziali in molti territori si dispone – soprattutto in occasione del primo collocamento - contestualmente l’affidamento al servizio Sociale e il collocamento territoriale), né in diritto  diversi passaggi della Vostra presentazione sul tema, evidenzio che la riforma che verrà approvata a breve affronterà anche il tema dell’affidamento al Servizio Sociale e nel nuovo testo, che no sono autorizzato a divulgare, i temi da voi esposti troveranno un primo chiarimento sul quale non mancherà il confronto con i giudici, gli avvocati, i curatori, i Servizi e le famiglie affidatarie.

Il presidente ci ha poi inviato il materiale.

 Il Presidente del tribunale per i Minorenni di Perugia

Durante un colloquio de visu ci ha raccontato che non è prassi del TM di Perugia affidare ai servizi sociali il minore e collocarlo in famiglia affidataria. Il collocamento in famiglia e l’affido ai servizi viene usato per monitorare la famiglia biologica qualora ci fossero problemi e fosse utile un controllo e un supporto dei servizi sociali.

 

Ordine Professionale Assistenti Sociali Calabria

Catanzaro, 26/07/2022

Spett.le Associazione,

non rientra tra le competenze di questo Ordine Professionale il rilascio di pareristica in materia di affidamento. In ogni caso, vista l’altra rilevanza sociale della questione da Voi sollevata, daremo corso a un approfondimento sulla stessa nella prossima seduta del Tavolo Regionale Minori e Famiglie, al quale intenderemmo invitarVi per un confronto diretto sul tema.

Cordiali saluti.  

Ufficio di Segreteria

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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